Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41821/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on organized waste trafficking conviction, upholding conviction for illegal waste trade and recycling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Sarraj Abdulrahim against his conviction for organized illegal waste trafficking and recycling. The appellant argued that the evidence failed to prove he acquired the waste panels and that his role was too limited to constitute the crime. The court held that the intercepted communications proved his conscious contribution to the illegal activity and that selling the panels constituted the subsequent act of recycling, thereby validating the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 452 quaterdecies cod. pen.; Art. 453 quaterdecies cod. pen.: The court established that a conscious contribution to an illegal activity by others suffices for complicity, and that selling proceeds from a crime constitutes the subsequent act of recycling required for the crime of illegal recycling.

Parole chiave

Generato dall'IA
organized waste trafficking illegal recycling conviction conscious contribution complicity proceeds sale recycling intercepted communications evidence esportazione di rifiuti attività e prodotti considerati traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 452 quaterdecies cod. pen.
Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod.
Art. 453 quaterdecies cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da SARRAJ ABDULRAHIM nato in Siria il 20 ottobre 1975 avversola sentenza resa dall a Corte di appello di Perugia il 25 Febbraio 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; preso atto cheè intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell’avv. Andrea Artusi che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza resail 12 Aprile 2022, all'esito di giudizio abbreviato, dal GUP del T ribunale di Perugia,che ha affermato la responsabilità di Sarraj Abdulrahim in ordine ai reati di traffico illecito di rifiuti speciali costituiti da pannelli fotovoltaici e di autoriciclaggio , condannandolo alla pena di anno uno mesi sei di reclusione ed euro2800 di m u lta . Si addebita all'imputato di averepartecipato ad un complesso traffico illecito di rifiuti,costituiti in prevalenza da pannelli fotovoltaici dismessi e da smaltire e da rifiuti poliuretanici,acquistandoli dai correi, curandone l'esportazione in Siria o in altri paesi asiatici,con correlativa attività di autoriciclaggio in quanto reimmetteva sul mercato , in violazione di qualsiasi procedura di legge i detti pannelli,che avrebbero invece dovuto essere smaltiti come rifiutie costituivano il prodotto del reato in tema di rifiuti cui lui stesso aveva partecipato. 2.Avverso detta pronunzia h a proposto ricorso l’imputato , deducendo quanto segue: 2.1.Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'articolo 453quaterdecies cod. pen. i n quanto l'odierno imputato è stato ritenuto responsabile del reato di traffico illecito organizzato di rifiuti,in concorso con Renzo Gatti deceduto nel corso del giudizio,ma il ruolo del Sarraj è circoscritto ad un arco temporale di circa quattro mesi tra l'ottobre 2017 e la fine del mese di febbraio 2018 e nulla a suo carico è emerso in ordine a fatti pregressi,che hanno riguardato la genesi del traffico in parola.

La condotta del Sarraj si colloca nella fase ultima del contestato traffico,l’esportazione dei pannelli ripuliti, desumibil e dalle intercettazioni, unica fonte di prova a suo carico. Il compendio probatorio a carico dell'imputato non consente di individuare gli elementi necessari per la configurazione del reato a lui addebitato,in quanto il predetto non disponeva di un’organizzazione deputata al presunto traffico di rifiuti e non trattava in modo abituale un quantitativo di rifiuti che possa ritenersi ingente, né vi è la prova che abbia effettivamente acquisito i pannelli di cui trattasi. 2.2.

Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. poiché le sentenze hanno dato per scontata la consapevolezza da parte dell'imputato della natura di rifiuto dei pannelli fotovoltaici di cui parlava,mentre non è dimostrato che i pannelli oggetto delle trattative intercorse tra G atti e Sa rra j fossero da qualificarsi come rifiuti , né vi è prova della consapevolezza da parte del ricorrente di questa natura deibeni da lui contrattati. Se, come sostenuto in sentenza,lo scopo del G atti era quello di lucrare sui predetti rifiuti rivendendoli,anziché sopportare le spese del loro regolare smaltimento, non avrebbe dovuto rivelare al Sarraj la provenienza dei beni oggetto della trattativa, mentre è logico ritenere che gli abbia lasciato credere che si trattasse di apparecchiature usate e non di rifiuti;che l'odierno ricorrente fosse in buona fede si desume chiaramente dalle conversazioni in cui chiede conferma delle condizioni ottimali dei pannelli, palesando di essere convinto di trattare apparecchiature usate e lecitamente commerciabili.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata risulta carente, nonché contraddittoria e illogicain quanto non vi è prova dell'elemento soggettivo del reato. 2.3.Violazione dell'art. 648 ter .1 cod. pen. per avere erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di autoriciclaggio, poiché l'assoluzione dell'imputato dal reato presupposto comporta e travolge la prospettazione accusatoria in ordine all'autoriciclaggio. Secondo la motivazione della sentenza di primo grado, il reato risulterebbe integrato poiché i beni provenienti dall'illecito traffico dei rifiuti sono stati reimmessi muniti di falsa documentazione nel mercato,sotto forma di apparecchiature elettroniche usate.

Manca tuttavia nella suesposta ricostruzione il carattere dissimulatorio della condotta,che costituisce elemento necessario della fattispecie di autoriciclaggio a lui ascritta.Inoltre,le condotte contestate all'imputato rientrano nel traffico illecito di rifiuti, sicché risulta evidente l'erroneaduplicazione di condanna a suo carico per il medesimo fatto considerato che l'art. 452 quaterdecies cod. pen. prevede una serie di condotte alternative tra cui la ricezione, lacessione e l’ esportazione di rifiuti ; la condotta attribuita al Sarraj di commercializzazione dei rifiuti integra una delle condotte previste dall'art. 452 quaterdecies cit . e realizza un unico reato di traffico illecito di rifiuti , essendo un reato abituale,mentre per configurare l'autoriciclaggio è necessaria una soluzione di continuità tra la condotta di autoriciclaggio e il delitto presupposto e la condotta di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto.

Nel caso di specie, invece , le medesime condotte di ricezione e successiva commercializzazione dei pannelli fotovoltaici sono state contestate al Sarraj due volte, come integranti sia il reato di traffico illecito di rifiutisia quello di autoriciclaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo è generico e reiterativo poiché la Corte di appello, alle pagine 6 e 7 della sentenza, dopo avere richiamato e condiviso la ricostruzione offerta dalla sentenza di primo grado,si sofferma adeguatamente ad esaminare il contenuto di alcune conversazioni intercettate da cui emerge all'evidenza che Sarraj aveva acquistato dal Gatti ingenti forniture di pannelli fotovoltaici e che per saldare il proprio debito maturato in relazione a questi acquisti si era anche reso disponibile a ricevere forniture ingenti di materiale poliuretanico,da smaltire abusivamente.

Dette conversazioni palesano con inequivoca evidenza il concorso dell’imputato nel traffico illecito di rifiuti organizzato dal Gatti,che non riguardava solo i pannelli fotovoltaici ma anche il materiale poliuretanico. La difesa trascura di considerare che , versando in fattispecie di concorso di persone nel reato,non è necessario che l’imputato realizzi la condotta tipica ma è sufficiente che offra un consapevole contributo all’attività illecita realizzata da altri; nel caso in esame emerge la evidente consapevolezza del Sarraj di offrire un contributo causale all’attività illecita del Gatti, anche in relazione allo smaltimento abusivo del poliuretano, e di eseguire un segmento del traffico di rifiuti, acquistando ingenti quantità di pannelli che avrebbero dovuto esseresmaltiti e che lui acquistava al fine di rivender li . 1.2 Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché non è stato dedotto con l’appello,che invocava l’assoluzione dell’imputato sulla mancanza di prova che questi avesse realmente acquistato i pannelli e non sulla consapevolezza da parte sua della loro qualità di rifiuti e quindi si incentrava sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e non riguardava l’elemento soggettivo del reato.

Ma va comunque osservato che dal tenore delle intercettazioni emerge che l’imputato era consapevole della natura di rifiuti della merce che acquistava , anche perché non poteva ignorare che l’azienda del Gatti con cui si interfacciava si occupava solo di smaltimento di rifiuti speciali. 1.3 Anche il terzo motivo,non è stato dedotto con i motivi di appello, ma va esaminato ex officiotrattandosi di questione relativa alla qualificazione giuridica della condotta. Il motivo è infondato. E’ pacifico che in tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza (Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, Pmt, Rv. 280619 -01).

Va poi osservato che la vendita di beni provento del reato deve essere sicuramente considerata una "attività economica" idonea ad integrare la condotta di autoriciclaggio. Infatti tale attività è successiva alla condotta illecita, è funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l'immissione nel mercato degli stessi, attraverso la compravendita, ostacola concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosae trasforma i beni in denaro , integrando sicuramente una attività "economica" produttrice di reddito.

Nel caso in esame l’imputato ha partecipato alla condotta di traffico abusivo di rifiuti,acquistando i pannelli che avrebbero dovuto essere smaltiti e ricevendo,in luogo di una parte del corrispettivo, i rifiuti poliuteranici da smaltireabusivamente; dopo avere acquistato i pannelli fotovoltaici corredati di false certificazioni , li ha , a sua volta, rivenduti a terzied esportati all’estero; ne consegue che questo ulteriore segmento della condottanon rientra nel traffico illecito di rifiuti, consumatosi con l’acquisto dei pannelli, ma integra l’autoriciclaggio , che si realizza immettendo sul mercato beni provento di altro reato, con modalità idonee a dissimulare la loro origine delittuosa e, nel caso in esame, la natura di rifiuto dei pannelli.

2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenziali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.