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Sentenza — n. 41819/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses defense appeal against GIP order rejecting prosecution dismissal due to lack of ordinary appeal route.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the defense's appeal inadmissible, ordering the client to pay court costs. The defense argued the GIP's order was structurally abnormal for including a preventive measure decree in its reasoning, despite the GIP not conducting investigations itself. The court ruled that no ordinary appeal exists for GIP rejection orders and that the procedural inclusion of the preventive decree did not violate the right to defense or exceed legal limits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 4 d.lgs. 74/2000; The defense appeal against a GIP order rejecting a prosecution dismissal request is inadmissible as no ordinary appeal route exists, and the order is not abnormal even if it references subsequent preventive measures without prior contradiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal GIP order prosecution dismissal abnormality structural right to defense preparazione della difesa tutela del processo decisionale procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 4 d.lgs. 74/2000
di effettuare nuove indagini nel termine di due mesi in relazione a tale reato, acquisendoproduzione documentale; ha ordinato al P.M.l’iscrizione di Adolfo Greco nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000.
Art. 335 c.p.p.
l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (cfr.
Art. 409 c.p.p.
art. 4 d.lgs. 74/2000
di effettuare nuove indagini nel termine di due mesi in relazione a tale reato, acquisendoproduzione documentale; ha ordinato al P.M.l’iscrizione di Adolfo Greco nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000.
art. 335 c.p
l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.
art. 409 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003
(Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, [P.o.
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep.
Sez. 5, n. 19309 del 17/01/2006
Questa modalità procedurale risulta conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità( v.Sez. 5, n. 19309 del 17/01/2006, Rv.
3 Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003
234402 – 01 e 3 Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003 Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da GRECO ADOLFO nato a Castellammare di Stabia il 20/4/1950 avversol’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata il 14/7/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale Luca Sciarretta che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di Adolfo Greco,indagato per il reato di autoriciclaggio,e incaricato il P.M. di effettuare nuove indagini nel termine di due mesi in relazione a tale reato, acquisendoproduzione documentale; ha ordinato al P.M.l’iscrizione di Adolfo Greco nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000.

2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso il difensore dell’indagato , deducendo l’abnormità strutturale del provvedimento emesso. Lamenta il difensore che il GIP,pur dando atto nel provv e dimento impugnato di non potere effettuare indagini, espone nel corpo della motivazione il contenuto del decreto di applicazione della misura di prevenzionenei confronti del Greco, depositato un mese dopo l’udienza, così dando luogo ad una ipotesi di abnormità strutturale,in quanto ha adottato una pronunzia in violazione del contraddittorio, destinato ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché il provvedimento impugnato non è abnorme, sicchél’impugnazione non è consentita, non essendo previsto ricorso ordinario avverso i provvedimenti del GIP di rigetto della richiesta di archiviazione. Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza, èaffetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto,risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, [P.o. in proc.]Biagia, Rv. 225857 - 01) Nel caso in esame il GIP ha rispettato le sue prerogativee ha ordinato al P.M. l’iscrizione nel registro delle notizie di reato mod. 21, sempre a carico di Adolfo Greco, dell’ulteriore reato di cui all’art. 4 del D.L.vo n. 74/2000.

Ed invero, è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, se è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, nessuno ostacolo impedisce al giudice di ordinare al P.M. l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (cfr. Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

L’ordinanza impugnata non è abnorme neanche nella parte in cui ordinaal P.M. di acquisire copia dell’annotazione della Guardia di Finanza del 10/9/2019, depositata nel procedimento di prevenzione, quasi un mese dopo la celebrazione dell’udienza camerale. Trattandosi di decreto di prevenzione emesso in epoca successiva alla celebrazione dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p., non vi era possibilità di garantire alcun contraddittorio con il ricorrente, il quale, peraltro , non ha subito alcuna menomazione del diritto di difesa, in quanto il GIP non ha ordinato al P.M. di esercitare l’azione penale, ma soltanto di approfondire le indagini, acquisendo tra l’altro dett a annotazione.

La decisione del GIP appare legittima e corretta anche perché, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, non ha proceduto egli stesso a svolgere attività di indagine, ma ha investito il P.M. del necessario approfondimento investigativo rappresentato da nuove indagini in ordine al delitto di autoriciclaggio de i proventi del reato fiscale , per il quale ha ordinato l’iscrizione del Greco nel registrodegli indagati, tramite l’acquisizione dell’annotazione della Guardia di Finanza posta a fondamento del decreto di confisca di prevenzione.

Questa modalità procedurale risulta conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità( v.Sez. 5, n. 19309 del 17/01/2006, Rv. 234402 – 01 e 3 Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003 Rv. 223972 –01 ), secondo cui il G.I.P. non p uò egli stesso svolgere atti di indagine, ma può indicare al P.M. , che è l'unico titolare delle indagini preliminari, le acquisizioni ritenute necessarie, spettando al G.I.P. soltanto di valutare gli esiti delle stesse. Mettere la seconda parentesi qui alla fine della frase Per le ragioni suindicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché non è consentita l’impugnazione dei provvedimenti del GIP di rigetto della richiesta di archiviazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua liquidare in euro tremila in favore della cassa delle ammende in ragionedel grado di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Romacosì decisol’11 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino