Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address specific first-instance reasoning on appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellate court had improperly entered the merits of the case instead of strictly reviewing the appeal's admissibility. The defense argued that the appellate court violated the right to defense by criticizing the lawyer's arguments without evidence, but the court found the appeal failed to logically refute the first-instance judge's specific findings on the crime's qualification and mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal must specifically refute the first-instance judge's reasoning; failure to address the specific grounds of the contested decision renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente Sul ricorso proposto da: CATHERINE VLADIMIR nato in Ucraina il 16/01/1995 avverso l'ordinanza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Vladimir Catherine ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 luglio 2025, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che la Corte di appello non aveva effettuato alcun filtro sull’atto di appello al fine di verificarne i requisiti di ammissibilità, ma era entrata nel merito, contestando le argomentazioni difensive: infatti, la Corte di appello aveva svolto valutazioni discrezionali, confrontandosi con la sentenza di primo grado ed addossando mancanze al difensore per avere proposto il gravame “ignorando completamente la specifica motivazione della sentenza impugnata e le prove in atti”, affermazione priva di fondamento in quanto non vi erano prove testimoniali o documentali sulla configurazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e poiché il difensore aveva spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali riteneva che la fattispecie delittuosa contestata all’imputato configurasse il reato di furto e non quello di ricettazione; era stato argomentato anche il motivo con il quale erano state chieste le attenuanti generiche; pertanto, l’ordinanza violava il diritto di difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la proposizione di temi che sarebbero comunque inidonei a sovvertire la decisione del giudice di primo grado.
Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, il motivo di appello relativo alla riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto non si confrontava con la specifica motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come l’imputato non aveva mai chiarito in che modo era entrato in possesso del telefono cellulare di cui al capo di imputazione e che le attenuanti generiche non erano concedibili alla luce della personalità dell’imputato, cui era stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (peraltro, neppure nel ricorso per cassazione viene chiarito perché l’imputato sarebbe meritevole del beneficio).
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a