Cassation court dismisses appeal for hiding stolen phones, citing habitual conduct and lack of special mitigation. The court rejects the claim of non-punishability due to minor harm. The decision upholds the conviction for concealing five stolen mobile phones. The court finds the defendant's criminal record and habitual behavior preclude special mitigation. The ruling emphasizes that minor damage alone does not justify non-punishment in habitual cases. The appeal is inadmissible due to lack of legal grounds for the requested relief.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for concealing five stolen mobile phones. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code due to the minor nature of the harm, but the court found this inapplicable given the defendant's criminal history and habitual conduct. The court reasoned that the special mitigation for minor damage was already considered and absorbed by the habitual nature of the offense, rendering the appeal without legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 648, n. 4 cod. pen.: The special mitigation for minor damage is incompatible with the non-punishability clause for habitual offenses, as the former is absorbed when the latter's conditions are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LABIED AUOB (CUI 059VX0T)nato in Marocco il 01/05/1991 avverso la sentenza del10/03/2025 del la Corte di Appello di Venezia Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria dellaSostituta procuratr ic e generale Lidia Giorgio che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Simone Rosario Matraxia del foro di Ascoli Piceno,che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza con riferimento al motivo sulrigetto dell’istanza ex art.131-bis cod. pen. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/03/2025 la Corte di appello di Veneziaha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 22/04/2022 con la quale l’imputato appellante Auob Labiedera stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione edeuro 300,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. per aver occultato cinque telefoni cellulari di provenienza furtiva.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la violazione di legge (art. 131-biscod. pen.) e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-biscod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione (artt. 62,n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen.) per l’omessa concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità,pur in presenza dei presupposti di legge.
3. Il primo motivo, relativo al la violazione dell’art. 131 - bis c od . p en . e d a l relativovizio di motivazione , è generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, pur muovendo dall’astratta applicabilità di tale disposizione in caso di ricettazione c.d. lieve (pag. 6, in tal modo correggendo l’erronea premessa in diritto del giudice di primo grado), motiva in maniera congrua e non manifestamente illogica il diniego (pagg.6 e 7): valorizza a tal fine il rilievo criminoso della condotta, avente ad oggetto cinque cellulari, l’atteggiamento del Labied nel tentativo di giustificare la disponibilità degli stessi, iplurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio.
4. Non vi è altresì contraddittorietà tra la qualificazione del fatto come lieve ai sensi dell’art. 648, quarto comma cod. pen.e il diniego dell’art. 131-bis c od . pen., trattandosi di istituti diversi. Ai fini della concedibilità dell’attenuante speciale il giudice non è tenuto a valutare esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante, essendo il valore del bene un elemento concorrente di carattere sussidiario; ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, invece, devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove – come nel caso di specie – l'offesa non sia esigua e la condotta sia espressione di abitualità.
5. L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso – a nalogo a quello in esame – in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte(Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella,Rv. 285693 – 01 ) .
6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi