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Sentenza — n. 41785/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation and arbitrary aggravating circumstance comparison.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding joint criminal acts and the balance of aggravating versus mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court's factual assessments fall within the exclusive domain of the trial judge and the comparison of sentencing factors was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate the evidence or the proportionality of aggravating circumstances, limiting its review to manifest arbitrariness or illogical reasoning in the lower court's sentencing decisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited aggravating circumstance comparison joint criminal liability procedural costs and fine

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289

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Testo completo

orretta applicazione di tali principi, osservando che nel caso della rapina Piras era stato uno dei soggetti che avevano sferrato calci e pugni alla persona offesa (pag.5) dopo che uno dei coimputati le aveva sottratto il telefono cellulare, che nella minaccia di cui al capo 1) Piras era uno dei soggetti che avevano fatto il gestodel “tagliere la gola” verso la persona offesa, che per quanto riguardava capo 4) Piras era presente al momento dei fatti, così rinforzando il proposito criminoso altrui; a tale proposito, si deveprecisare che la natura dell’illecito plurisoggettivo comporta l’applicazione del principio solidaristico, per cui ciascun imputato risponde anche della frazione di condotta tenuta dai compartecipi.

Relativamente alle censure di cui ai primi tre motivi di ricorso, se ne deve peraltro rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); 1.2 Manifestamente infondati, infine sono i motivi relativi alla comparazione delle aggravanti, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato nelle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata i motivi per cui non poteva essere effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in