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Ordinanza — n. 41446/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to sign by a qualified defense attorney under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was not signed by a defense attorney registered in the special register. The appellant, Mekwy Mohamed, had the appeal signed by his lawyer, but the court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, only a qualified attorney can sign the petition to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Supreme Court; signatures by other legal professionals or mere acceptance of mandate do not confer standing, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal qualified defense attorney special register procedural formalities inadmissibility Code of Criminal Procedure signature requirement esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
3.2.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 10/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Torino del 20/12/2023, appellata da Mekwy Mohamed, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Mekwy Mohamed (CUI 068YGK9), nato in Egitto il 22/10/2003 avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Torino; Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 10/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Torino del 20/12/2023, appellata da Mekwy Mohamed, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena veniva ridotta ad anni tre, mesi quattro e giorni sei di reclusione ed euro 800 di multa. Venivano dichiarati altresì inammissibili i motivi di appello oggetto di rinuncia e la sentenza appellata confermata nel resto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Mekwy Mohamed riservando i motivi al difensore.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 – 01). 3.2.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è decis