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Ordinanza — n. 41444/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-derivable grounds under Art. 448 CPP regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Pio against a Verona preliminary hearing judge's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a review of the legal qualification of facts and the calculation of increased penalties under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected these grounds as non-derivable because the appeal lacked specific allegations of error and violated the statutory limitations on challenging plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentencing decision is inadmissible if it merely asserts the need for legal qualification review without demonstrating a manifest error or clear eccentricity, and if it challenges the penalty amount which the defendant voluntarily accepted.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing legal qualification review Article 448 CPP non-derivable grounds controllo della commisurazione della pena esame di cassazione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 18/09/2025, nei confronti di Crispino Francesco Pio, veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
D’altro canto, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, neppure l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 18/09/2025, nei confronti di Crispino Francesco Pio, veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouraou
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouraoua).
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone
272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Crispino Francesco Pio (CUI 06SKC9E), nato a Frattaminore (Na) il 31/08/2003 avverso la sentenza del 18/09/2025 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona; Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 18/09/2025, nei confronti di Crispino Francesco Pio, veniva applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, ritenuta la continuazione coi reati giudicati con sentenza n. 1120/2024 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 12/12/2024, irrevocabile il 05/02/2025, ed applicata la diminuente del rito, la pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, quale aumento in continuazione, e per l’effetto rideterminata la pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 2.700,00 di multa.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Domenico Di Donato, articolando un unico motivo, con cui si duole, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, di “eventuali profili di incertezza della responsabilità penale”, della “CORRETTA IDENTIFICAZIONE GIURIDICA per la continuazione” e del disposto aumento per la continuazione, ritenuto maggiore rispetto alla prima sentenza e non motivato (così in ricorso).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure. 3.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2.

Ciò posto, occorre rilevare che rimane inapprezzabile (e all'evidenza elusiva dei predetti limiti normativi) la mera enunciazione di un motivo di ricorso pur astrattamente e formalmente consentito, quale nel caso in esame quello relativo alla qualificazione della condotta antigiuridica, che tuttavia si traduce in un assunto privo di reali contenuti critici. Invero, per come statuito da questa Corte, la qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sentenza e corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti processuali può essere messa in discussione «solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di un errore manifesto» (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766;

Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouraoua). Ne discende che anche la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la erronea qualificazione del fatto deve essere necessariamente circoscritta ai «casi di errore manifesto», ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023 – 01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/Cari, Rv. 279842 – 01). Nella specie, il ricorso si limita ad evocare che “il giudice è tenuto a verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto” senza, a ben vedere, neppure dedurre una erronea qualificazione giuridica del fatto. Né la qualificazione giuridica operata risulta come palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capi di imputazione. 3.3. Quanto poi ai “profili di incertezza sulla responsabilità penale”, alla “corretta identificazione giuridica per la continuazione” ed all’entità degli aumenti per la continuazione, è agevole osservare che la richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi anche dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il pubblico ministero.

D’altro canto, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, neppure l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01). Nondimeno, nella specie, la sentenza impugnata ha anche illustrato le risultanze probatorie ritenute «pienamente dimostrative delle accuse» e vieppiù motivato in ordine ai presupposti per ritenere la continuazione tra reati (pag. 1 della sentenza). 3.4.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen