Italian Supreme Court annuls appeal judgment for lack of reasoning on prescription of illegal occupation crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment due to a complete lack of reasoning regarding the prescription of the illegal occupation crime. The appellant argued that the crime ceased in September 2016 following demolition, while the lower court erroneously extended the timeline to the first-instance verdict date without evaluating relevant evidence. The Court held that the omission of key documentary and testimonial proofs necessitated a remand for a fresh factual assessment of the crime's cessation date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 158 cod. proc. pen.; Art. 633, 639-bis cod. pen.: A judgment is annulled if it fails to provide adequate reasoning on the assessment of evidence concerning the cessation of a crime and the resulting prescription, requiring remand for a new factual evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVERINO GIUSEPPE VALERIO nato a Ricadi il 28/04/1967 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato,il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonio Porcelli , che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTOIN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Valerio Saverino, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del18 marzo 2025 con cui la Corte di Appello diCatanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 14 maggio 2021, dal Tribunale diVibo Valentia, lo ha condannato alla pena di mesi novedi reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione deireati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d.l.gs 42/2004.
2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 157, 158 cod. proc. pen. e 633 - 639 - bis cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di occupazione abusiva. La Corte territoriale avrebbeerroneamente affermato che l a condotta di occupazione abusiva si sarebbe protratta fino alla data di emissione della sentenza di primo grado(14/05/2021), non risultando che “l'immobile sia stato medio tempore sottoposto a sequestro né che l'area sia stata sgomberata” (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), senza tenere conto che, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era emersa l’avvenuta demolizione delle opere abusive di cui al capo di imputazione in data anteriore al 16 settembre 2016 con conseguente cessazione della contestata occupazione abusiva e decorso del termine di prescrizione.
3. Il difensore del ricorrente, in data24 novembre 2025 , ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
4. Il ricorso è fondatoper le ragioni che seguono. Il ricorrente ha correttamente denunciato l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territorialeha ritenuto, con affermazione meramente apodittica e priva di adeguato supporto argomentativo, la mancanza di elementi probatori idonei a comprovare l’avvenuto sgombero dell’area abusivamente occupata dal Saverino, omettendo di confrontarsi con le risultanze istruttorie rilevanti ai fini della decisione. Deve, in particolare, evidenziarsiche i giudici di appello hanno del tutto omesso di procedere alla valutazione delle proveacquisite nel corso del giudizio di primo grado (ordinanza di demolizione emessa nel 2015 dal Comune di Ricadi, nota della Prefettura di Vibo Valentia del 24 agosto 2016, nota a firma del Sindaco del Comune di Ricadi del 16 settembre 2016, dichiarazioni rese dal teste Di Carlo all’udienza dell’08 gennaio 2021)che , secondo la prospettazione difensiva, risultavano decisive ai fini dell’accertamento della sopravvenuta cessazione della permanenza del reato di occupazione abusiva già nel mese di settembre 2016 e la conseguente estinzione del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per sopravvenuta prescrizione in data anteriore alla conclusione del giudizio di appello.
5. L’accertata carenza assoluta di motivazione in ordine al punto in esame impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, affinché il giudice del rinvio proceda a una rinnovata e puntuale valutazione del compendio probatorio sopraindicato e rimasto ingiustificatamente pretermesso nella decisione oggetto di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà, in particolare, procedere al necessario accertamento in fatto circa l’eventuale cessazione della permanenza del reato di occupazione abusiva, con specifico riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti, valutazione(rilevante sia in relazione alla dedotta prescrizione che con riferimento al diverso ed alternativo profilo dell’eventuale improcedibilità ex art. 344 - bis cod. proc. pen.) che, attenendo a profili eminentemente fattuali, esula dai poteri di cognizione del giudice di legittimità e non può, pertanto, essere compiuta in questa sede.
P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso, in data 25 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Emanuele Cersosimo Andrea Pelleg