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Sentenza — n. 41440/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses extortion appeal due to lack of actionable legal claim and inconsistent witness testimony.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41440/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manuel De Vita inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated extortion. De Vita argued that witness testimonies were contradictory and that his WhatsApp messages indicated a genuine intent to settle debts rather than extort. The court rejected these claims, ruling that the victim's demand for payment of already received goods was not actionable in court and that the defendant's conduct fit the definition of extortion rather than arbitrary exercise of rights.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 56 c.p.: The appeal is inadmissible when the alleged conduct lacks the requisite subjective element of extortion because the underlying claim is not actionable in court, and when contradictory witness statements undermine the credibility of the intimidation evidence.

Parole chiave

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extortion appeal inadmissibility actionable legal claim requirement contradictory witness testimony arbitrary exercise of rights distinction subjective element extortion estorsione furto di lieve entità minaccia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.
art. 393 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Vita Manuel, nato a Roma il 20/06/1979 avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generale Simonetta Ciccarelli che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Gli Avv.ti Massimo Lauro e De Maio Valerio,per il ricorrente, riportandosi anche alle memorie depositate,concludevano per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato , confermava la responsabilità di Manuel De Vita per i reatidi tentata estorsione aggravata dall'uso di un'arma edi porto in pubblico di una pistola Walt h er e di un coltello a serramanico; la pena determinata in primo grado dal Tribunale veniva ridotta. AManuel De Vita , che esercitava l’attività di ristoratore, si contestava di avere minacciato il suo fornitore di frutta e verdura Giovanni De Lucia, sia con minacce verbali che mostrando una pistola , così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerloa non richiedere il pagamento delle forniture ricevute eda continuare a ricevere merce a credito .

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione la difesa di Manuel De Vita che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: tra le dichiarazioni del De Lucia e quelle del suo dipendente Trapani visarebbero delle significative discordanze; nel dettaglio,si deduceva: (a) che le dichiarazioni del De Lucia -circa il fatto che il ricorrente avesse riferito “ io appartengo a gente di mezzo alla strada”- non avrebbero trovato alcuna conferma ; (b) c he tale frase sarebbe frutto di una “ smargiassata ” e non avrebbe avuto alcun reale effetto intimidatorio;(c) che il 18 ottobre 2023 , il De Vita si sarebbe limitato a chieder e all’offeso di tornare l'indomani; (d) che il 19 ottobre 2023 , il De Lucia avrebbe mandato dal De Vita il suo dipendente Trapani che , tuttavia, non avrebbe confermato che il ricorrente aveva prof f erito le frasi minatorie riferite dal suo titolare;(e) che, con riguardo all’episodio del 20 ottobre 2023, vi sarebbe una divergenza decisiva tra le dichiarazioni delDe Lucia e quelle del Trapani sia con riguardo al luogo dove si trovava l’arma mostrata che alle ragioni della sua ostensione; 2.2.violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: dalla messaggistica whatsapp prodotta dalla difesa emergerebbe la volontà del ricorrente di saldare il debito (come sarebbe confermato dal fatto checon uno dei messaggi era stato chiesto anche l'Iban del conto corrente cui far confluireil bonifico); la difesa produceva, altresì , le prove del pagamento di diverse forniture ed allegava che la fornitura di settembredel valore di milletrecento euro avrebbe dovuto essere pagata entro il 3 novembre, mentre i fatti contestati sarebbero precedenti e non riferibili a tale segmento del rapporto commerciale; si de duceva , inoltre , che la cifra di euro quattromilaottocento eurodella quale il De Vita sarebbe stato debitore sarebbe stata quantificata senza alcun conforto di natura documentale; si allegava , infine,che il rapporto commerciale con il De Lucia era stato interrotto perché il De Vita aveva ritenuto troppo esosi i prezzi delle forniture di frutta e verdura ; 2.3. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen. e art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni,dato che il ricorrente aveva agito nella ragionevole convinzione di difendere un proprio diritto.Si deduceva, inoltre, che, se il fatto fosse stato inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avrebbe potuto essere valutata l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod. pen.; 2.4. violazionedi legge (art. 62, n. 6 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno: la Corte territoriale l ’ aveva denegata ritenendo che la somma corrisposta – di quattromilaottocento euro – non avesse compreso il “ danno morale ”; invero il ricorrente, tenuto conto dei pagamenti già effettuati ed accertati, av rebbe versato una somma superiore alcredito “residuo” vantato da De Lucia , sicché la somma corrisposta avrebbe coperto anche ildanno morale .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto propone una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il Collegio ribadisce,sul punto, che i n materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione,la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate- o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6,n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01 ). Nel caso in esame,la Corte d'appello con motivazione che non si presta a censure, in quanto logica ed aderente alle emergenze processuali , riteneva le dichiarazioni del De Lucia e del Trapani fossero intrinsecamente attendi bi li e credibili,nonostante alcune parziali e non decisive incongruenze . Tali dichiarazioni erano, infatti , convergenti in ordine alla descrizione del nucleocentrale della condotta contestata: l a Corte di appello riteneva infatti che la versione offerta dal De Lucia,secondo il quale il ricorrente, alzando la maglia , mostrava la pistola che portava nella cintola ed esclamava le parole “vi uccido”, non era in contraddizione con quanto dichiaratodal Trapani, che ha riferito che il De Vita aveva aperto lacerniera del marsupio ed aveva esposto la pistola .

Il contenuto essenziale della minaccia derivante dalla capacità intimidatoria dell'arma mostrata risultava dunque confermata da entrambi i dichiaranti . Invece, la ricostruzione alternativa fornita dal De Vita - secondo il quale la pistola sarebbe stata mostrata non con intento intimidatorio, ma solo per consentire allo stesso di riporre le chiavi nel marsupio - veniva ritenuta poco verosimile ed in contrasto sia con le dichiarazioni dell’offeso che con quelle del Trapani(pag. 7 della sentenza impugnata). 1.2.Il secondo ed il collegato terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta (a) l'omessa considerazione della documentazione allegata circa i rapporti commerciali tra il De Lucia ed il De Vita , (b) l’illegittimità dell’inquadramento della condotta nel reato di estorsione invece che in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono entrambi manifestamente infondati e, dunque , inammissibili. 1.2.1.

Con il secondo motivo si reiterano le doglianze e si ripropongono le allegazioni già oggetto della prima impugnazione eritenute dalla Corte di appello inidonee a superare il fatto, provato oltre ogni dubbio ragionevole , che il ricorrente abbia minacciato violentemente il De Vita per indurlo a non insistere nel pagamento delle fornitureresidue, nulla rilevando il fatto che alcune fatture risultassero pagate (pag. 8 della sentenza impugnata). 1.2.2. Contrariamente a quanto dedotto, tale comportamento non può essere inquadrato come esercizioarbitrario delle proprie ragioni in quanto diretto ad evitare di pagare forniture di frutta e verdura già ricevute e, dunque, ad ottenere un profitto ingiusto.

Il Collegio riafferma,infatti, che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiede(a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenta diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Nel caso in esame,la pretesa di non pagare le residue forniture non avrebbe avuto nessuna possibilità di essere proposta in sede giudiziale; manca pertanto il presupposto per poter effettuare la diagnosi differenziale tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dell'elemento soggettivo. 1.3.

L'ultimo motivo è inammissibile perché propone una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali poste a sostegno dellaritenuta “ non congruità”della somma offerta, con specifico riguardo alla mancata copertura del danno morale. E’ vero, come dedotto, che la Corte ha rilevato che il De Vita aveva pagato pagate delle fatture relative a d alcune delle forniture di cui aveva fruito; ciononostante,resta insindacabile il giudizio merito in ordine alla i ni doneità della somma versata a ristorare il danno morale, giudizio che non risulta scalfito dai rilievi effettuati con il ricorso,attinenti alla quantificazione del danno materiale, ma non a quello morale.

2. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn