Cassation court dismisses appeal on extortion, ruling debt from illegal drug trade lacks legal protection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion. The appellant argued the conduct constituted arbitrary exercise of rights rather than extortion, claiming the debt lacked legal protection, but the court rejected this as the underlying transaction involved illegal drug sales. Furthermore, the court denied the civil party's request for cost reimbursement because their lawyer merely submitted written conclusions without actively participating in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The crime of arbitrary exercise of rights requires a claim actionable in court, which is absent when the debt stems from illegal drug transactions, and civil cost liability requires active participation in the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Volturno Fabrizio,nato a Potenza il 24/05/1997 avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. LaSostituta Procurat rice generale, Simonetta Ceccarelli, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile Brindisi Rocco , Avv. Francesco Antonio Soldovieri, concludeva depositando in data 19711/2025note scritte chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 6.332, oltre accessori di legge. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di P otenza confermava la condanna di Fabrizio Volturno per il reato di concorso in tentata estorsione.Si contestava al lo stesso di avere minacciato Rocco Brindisi , sia verbalmente che attraverso l’invio di messaggi telefonici, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a versare somme di denaro corrispondenti al saldo dei debiti dallo stesso contratti per l ’acquisto di sostanze stupefacenti da parte del suo mandante.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Fabrizio Volturno che deduceva: 2.1.violazione di legge (art t . 581 cod. proc. pen. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni; a sostegno dell’invocata qualificazione si allegava che l'eventuale “vantaggio” ottenuto dall’autore dell’azione costrittiva d erivante dall’ accordo con il titolare del credito non aggraverebbe il danno patito dalla vittima e , pertanto, non giustificherebbe il più grave inquadramento giuridico ; 2.1.1.
Il motivo è manifestamente infondato. In via generale il Collegio riafferma cheil reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevabile ove sussista (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Per giustificare la diagnosi differenziale tra i due reati occorre dunque l’emersione di una pretesa tutelabile in giudizio, che nel caso di specie èassente, tenuto conto che il presunto creditovantato derivava da una compravendita di stupefacente illecita, sfornita di qualunque tutela giudiziale.
Anche le deduzioni in ordine all’irrilevanza dell’interesse del terzo, che ha ricevuto il mandato illecito, a lucrare una ricompensa per l’esazione del credito illecito sono manifestamente infondate. 2.1.2. Il Collegio riafferma, sul punto, che i l concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-03).
All’evidenza la ricompensa illecita integra per il terzo mandatario il profitto della contestata estorsione. 2.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenzan. 120 del 2023: non sarebbero state considerate alcune circostanze decisive per la concessione dell'invocato beneficio , ovvero l ’ incensuratezza , il fatto che il Brindisi avrebbe pagato una parte del debito ad altri e la sostanziale levità del fatto. 2.2.1. Si tratta di una doglianza manifestamente infondata in quanto la Cortedi appello ha giustificato la scelta di non concedere l'attenuante invocata con motivazione accurata e persuasiva. 2.2.2.In particolare, la Corte ha rilevato che la valutazione complessiva del fatto, l'entità delle somme pretese , l'intrinseco disvalore sociale della condotta impedivano di poter qualificare la condotta come “lieve” (pag. 8 della sentenza impugnata): tratta di una motivazione coerente con gli elementi processuali disponibile e scevra da vizi logici, che non si presta alcuna censura in questa sede.
3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
4. Il C ollegio ritiene , da ultimo, che non sussistano le condizioni per la liquidazione delle spese richiestedalla parte civile Rocco Brindisi . Sul punto il Collegio condivide l’orientamento secondo, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01;
Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01). Nel caso in esame il contributo offerto con le brevi conclusioni depositate non legittima la condannadell’imputato alla rifusione delle spese richieste. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Brindisi Rocco. Così deciso, il giorno