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Sentenza — n. 41435/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annells appeal sentence for contradictory sentencing reasoning on fraud conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41435/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Trieste Court of Appeal's judgment solely regarding the sentencing proportionality due to a fatal contradiction between the initial finding of appealability and the final confirmation of the penalty. The appellant argued the lower court was inconsistent, claiming it admitted the appeal was founded on excessive punishment before reinstating the original sanction. The court accepted this contradiction as irreparable, ruling that the sentencing portion must be remitted for a new trial while leaving the liability finding irrevocable.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 5; Art. 611, comma 1-bis c.p.p.: When a judgment of appeal contains a contradiction regarding the admissibility of the appeal versus the substantive outcome, the contradictory portion is annulled with remittal for a new trial on that specific point.

Parole chiave

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contradictory judgment sentencing proportionality fraud conviction remittal for new trial irrevocable liability appeal admissibility Cassation annulment allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Abbattiscianni Angelo, nato a Molfettail 16/08/1988 avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Trieste; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. La Sostitut a Procurat rice generale Simonetta C i ccarelli, con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente , Avv. Franco Giunchi, con memoria in data 06/11/2025, insisteva per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Trieste confermava la condanna - anche in punto di definizione del trattamento sanzionatorio- di Angelo A bbat ti scianni per il reato di truffa consumata attraverso la vendita fraudolenta di bene sulla piattaforma “Subito.it”.

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di Angelo Abbattiscianni che deduceva vizio di motivazione , essendo la sentenza impugnata del tuttocontraddittoria, atteso che, nella parte iniziale affermava che il ricorso era fondato «in punto di eccessività della pena », ma, nel seguito, confermava il trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunalein primo grado.

3. Il Collegio rileva che la contraddizione dedotta dal ricorrente sussiste e che la stessa non si presta ad alcuna re - interpretazione o emenda in questa sede. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste limitatamente al giudizio sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Deve essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il P residente