Cassation court dismisses appeal regarding prison regime change due to lack of specific incompatibility evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to replace prison custody with home detention based on health grounds. The defense argued that the trial court failed to adequately assess the specific incompatibility between the defendant's health and the prison regime, relying solely on a state medical report while ignoring the defense's expert opinion. The court ruled that the appeal was too generic, failed to substantiate the claimed incompatibility, and incorrectly suggested that a prison transfer could not be ordered by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, commi 4-bis e 4-ter, cod. proc. pen.; Art. 11, Ord. Penitenziario: The appeal is inadmissible if it lacks specific evidence of incompatibility between the prisoner's health and the prison regime, as generic arguments or unverified expert opinions do not justify a change in the custodial measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXX il giorno XXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’avv. Guido Contestabile - di fiducia avverso l’ordinanza in data 22/8/2025 del Tribunale di Brescia in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Antonio Costantini, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22 agosto 2025 il Tribunale di Brescia, giudicando in seguito ad appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 15 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata respinta la richiesta formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX finalizzata ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la fondazione “Villa della fraternità Onlus”, struttura di riabilitazione, diagnosi e terapia o, in subordine, la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, commi 4-bis e 4-ter, cod. proc. pen. Sulla premessa di avere chiesto ai Giudici della cautela di valutare la compatibilità delle condizioni di salute dell’XXXXXXXXXX con il regime carcerario in quanto, anche a seguito di accertamento peritale, era stato disposto che l'odierno ricorrente fosse sottoposto ad un periodo di riabilitazione che, nonostante richiesta, non è stato effettuato con conseguente aggravamento della patologia accertata, rileva la difesa del ricorrente che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato circa una incompatibilità in concreto dell’imputato con il regime carcerario in atto.
Secondo la difesa del ricorrente i Giudici dell’incidente cautelare avrebbero fatto esclusivo affidamento sulla perizia sanitaria disposta dal Tribunale senza tenere conto degli esiti della consulenza di parte limitandosi a ritenere che non erano emersi ulteriori e nuovi elementi atti a determinare una rivisitazione del quadro cautelare. Detta valutazione, sempre secondo la difesa del ricorrente, si porrebbe in contrasto con quanto affermato nella stessa ordinanza laddove si è dato atto che sarebbero necessarie nuove valutazioni di natura peritale tanto è vero che si è anche sottolineata l’importanza di un nuovo ciclo intensivo di fisiochinesiterapia, prescrivendo la materiale esecuzione dello stesso.
A ciò si aggiunge – prosegue la difesa del ricorrente - che la riscontrata sopravvenienza di un deficit stenico rispetto all’elaborato peritale preso in considerazione sarebbe elemento che richiederebbe un accertamento di un esperto finalizzato a stabilire se il quadro clinico pregresso abbia subito delle modifiche, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire una relazione medica relativa agli effettivi accertamenti sanitari eseguiti sulla persona del ricorrente prima di assumere ogni decisione al riguardo e, in ogni caso, proprio la constatazione che l’istituto penitenziario si è sottratto alla somministrazione delle cure deliberate da precedenti decisioni dei Giudici della cautela avrebbe dovuto portare ad un accoglimento della richiesta difensiva. 2.2.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, commi 4-bis e 4-ter, cod. proc. pen. Secondo la difesa del ricorrente il Tribunale avrebbe violato il dato normativo sopra richiamato, essendo l’imputato affetto da condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione e tali da non consentire adeguate cure in carcere, accertamento questo sul quale i Giudici della cautela avrebbero dovuto pronunciarsi così da evitare un rilevante pregiudizio per le condizioni di salute attraverso la garanzia di effettiva realizzazione di un’offerta terapeutica adeguata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I due motivi di ricorso che, per effetto della loro sovrapponibilità in relazione alla situazione di fatto, appaiono meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi manifestamente infondati. Occorre immediatamente evidenziare che già in occasione di una precedente istanza ex art. 299 cod. proc. pen., rigettata dal G.i.p., risalente al febbraio 2025 e finalizzata ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il Tribunale del riesame adito ex art. 310 cod. proc. pen. aveva conferito un incarico peritale finalizzato a verificare la compatibilità delle condizioni di salute dell’imputato con il regime carcerario.
La perizia portava ad accertare una condizione clinica dell’XXXXXXXXXX stabilizzata con le terapie prescritte e con l’assistenza erogata dal servizio sanitario della casa circondariale con la conseguenza che in data 9 aprile 2025 l’ordinanza di rigetto di modifica del regime cautelare veniva confermata. Nell’occasione veniva disposto – previo consenso dell’imputato – che fosse effettuato un ciclo intensivo di fisiochinesiterapia da eseguirsi mediante il trasferimento dell’imputato per un periodo di due mesi presso altra struttura penitenziaria dotata di servizio di riabilitazione funzionale, ovvero mediante il servizio extra- murario offerto dalle strutture sanitarie territoriali.
Risulta altresì che il 10 maggio 2025 la difesa dell’imputato presentava altra istanza di sostituzione della misura detentiva carceraria con quella domiciliare deducendo la mancata sottoposizione dell’XXXXXXXXXX al prescritto ciclo di fisiochinesiterapia. Sia il G.i.p. che il Tribunale del riesame, quest’ultimo in data 9 giugno 2025, rigettavano detta richiesta evidenziando l’assenza di elementi di novità rispetto alla situazione già in precedenza esaminata. Si giungeva pertanto all’incidente cautelare qui in esame innescato con nuova istanza difensiva del 15 luglio 2025 e coltivato con l’appello del 21 luglio 2025.
Così doverosamente premesso anche in questa sede l’iter procedimentale, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame ha, da un lato, evidenziato, con motivazione adeguata e rispettosa dei principi che regolano la materia, che non sono stati in concreto offerti nuovi elementi atti a determinare una rivisitazione del quadro cautelare, come detto, già ritenuto compatibile con le condizioni sanitarie dell’imputato a seguito di accertamento peritale e che, dall’altro, la denunciata presenza di un sopravvenuto deficit stenico degli arti superiori dell’XXXXXXXXXX non è patologia idonea ad incidere in modo significativo sulle condizioni di salute attuali e tale da suggerire nuove valutazioni di natura peritale.
Del resto, è fatto notorio che, in concreto, un deficit stenico è una situazione debolezza o di perdita di forza muscolare negli arti superiori, situazione, che in sé considerata ed in assenza di altri elementi neppure evidenziati dalla difesa del ricorrente, non è certo incompatibile con il regime di detenzione carcerario. A ciò si aggiunge che il ricorso stesso sul punto è altresì caratterizzato da genericità non evidenziando di fatto alcun elemento relativo a detta incompatibilità e limitandosi a menzionare una consulenza di parte (pag. 4 del ricorso) della quale non è stato neppure illustrato il contenuto.
Ciò non toglie che all’XXXXXXXXXX dovranno comunque essere prestate tutte le necessarie cure sanitarie, ma l’inerzia al riguardo evidenziata dalla specifica struttura carceraria nella quale è recluso non è elemento che ex sé giustifica la sostituzione del regime carcerario (oggettivamente inteso) con quello degli arresti domiciliari, ben essendo possibile che l’imputato sia trasferito in altra struttura penitenziaria più idonea a garantire la tutela sanitaria dello stesso, il tutto come doverosamente sollecitato anche dal Tribunale del riesame.
Trasferimento che, ovviamente, non potrà che essere disposto dagli Organi competenti dell’Amministrazione Penitenziaria, se del caso anche su istanza motivata dell’imputato o del suo difensore, e non certo dal Tribunale del riesame. Nessuna violazione di legge in relazione art. 275, commi 4-bis o 4-ter, cod. proc. pen. così come dell’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario risulta configurabile nel caso in esame.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
4. Vertendo il ricorso in materia di condizioni di salute del ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA GIOVANNA VERGA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.