Cassation court declares appeal inadmissible, ruling distinct fraud and theft facts preclude ne bis in idem.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and theft. The defense argued contradictory evidence regarding witness testimonies and the credibility of the imputated's own representative. The court rejected these claims, establishing that the two charged crimes involved distinct naturalistic events and causal chains, thereby precluding the application of the ne bis in idem principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 494 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of ne bis in idem applies only when the previously judged crime and the current charge share identical historical-naturalistic elements; distinct events or different causal outcomes preclude identity of fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenzaimpugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; lette le memorie depositate dai patroni delle parti civili Zini Prodotti Alimentari S.p.A. e Sogesi S.r.l., corredate da conclusioni e nota spese; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore dell’imputato, Avv. Giuseppe Mellace
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano , in riforma della decisione del Tribunale di Pavia in data 4/7/2023 e in accoglimento degli appelli interposti dal Pubblico Ministero e dalle parti civili costituite, riconosceva Viglione Andrea colpevole dei delitti di truffa in rubrica ascrittigli,condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa con i doppi benefici di legge nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili Zini e Sogesi,cui assegnava una provvisionale.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv.Giuseppe Mellace, il quale ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1 Contraddittorietà della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla confessione che l’imputato avrebbe fatto alla teste Galimberti di aver attivato SIM non richieste dal cliente, trattandosi di dato probatorio inesistente.Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato in senso decisivo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado la testimonianza della teste Galimberti, sostenendo che le dichiarazioni dalla stessa resesmentiscono la tes i difensiva secondo cui la necessità di disattivare un alto numero di Sim intestate al cliente Stav nasceva non da condotte illecite del prevenuto ma dalla perdita di un appalto, avendo la medesimariferito di aver appreso direttamente dal Viglione prima dell’incontro con il cliente che quest’ultimo era ignaro dell’attivazione di buona parte delle Sim.
Tuttavia la teste ha dichiaratoin dibattimento che detta circostanza le era stata riferita da Marco Fiore, supervisore dell’imputato e presente all’incontrodi cui si discorre, il quale ha escluso la circostanza, asserendo che nell’occasione fu messo a conoscenza da parte dell’imputato esclusivamente dell’esistenza di un accordo transattivo redatto dal prevenuto a nome di Vodafone; 2.2 contraddittorietà della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla ritenuta non credibilità del teste Fiore, referente dell’imputato, in quanto avente un interesse specifico e alla ritenuta credibilità dellateste Galimberti, pur nella sua qualità di responsabile del reparto e della gestione del cliente.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale è incorsa nel vizio di motivazione per omissione ed illogicità adottando parametri di valutazionenon omogenei con riguardo alle testimonian z e del Fiore e della Galimberti. Infatti ha ritenuto il primo, che aveva fornito riscontro alla tesi difensiva, nella sostanza inattendibile in quanto portatore di un interesse specifico rispetto all’oggetto della causa, essendo all’epoca dei fatti referente, o meglio, coordinatore del gruppo di lavoro di cui faceva parte l’imputato mentre ha prestato acritico avallo alle dichiarazioni della Galimberti che, alla luce di quanto riferito dal legale rappresentante della società, era responsabile del backoffice e gestiva tutte le attività del cliente; 2.3 contraddittorietà della motivazione per travisamento per omissione e erronea valutazione della prova per avere la Corte d’Appello omesso di valutare le prove a discarico.
Il difensore deduce che la Corte di merito ha sistematicamente pretermesso le prove testimoniali a discarico, stimando credibile il teste Gronda senza considerare le dichiarazioni dei testi Palmieri, Fiore e Barana che lo smentiscono e senza confrontarsi con la motivazione assolutoria di primo grado che aveva evidenziato gli interessi reciproci e contrapposti dei soggetti coinvolti nella vicenda. Di seguito la difesa analizza i contenuti delle testimonianze Galimberti, Palmieri (direttore operativo di Stav), Gronda (collaboratore Stav), Giuliani (rappresentante Vodafone), Vezzani (amministratore Zini), riportando stralci di testimonianze che smentirebbero in più punti la ricostruzione accusatoria e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare; 2.4 contraddittorietà della motivazione per travisamento per omissione ed erronea valutazione della prova per avere la Corte d’Appello omesso di confrontarsi con la versione difensiva dell’imputato.
Secondo il difensore la Corte di merito per effettodel travisamento denunziato nel primo motivo ha ritenuto superfluo approfondire la tesi difensiva dell’imputato nonostante gli elementi probatori emersi a suo favore,che la difesa enunzia in dettaglio, aggiungendo che ai fini della consumazione della truffa appare del tutto irrilevante il documento apparentemente proveniente da Vodafone redatto dall’imputato; 2.5 violazione dell’art. 649 cod.proc.pen. e dell’art. 4 del Protocollo CEDU per violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato l’imputato già condannato in via definitiva per lo stesso fatto (capo B), pur diversamente qualificato, dal Tribunale di Milano con sentenza n. 299/2023.
Il difensore sostiene che la Corte di Appello ha erratoladdove ha disatteso l’eccezione di bis in idemformulata dalla difesa richiamando il concorso formale tra il delitto di truffa a giudizio e la fattispecie di sostituzione di persona irrevocabilmente giudicata. Si tratta, infatti, ad avviso del ricorrente,del medesimo fatto, come emerge dal raffronto tra le contestazioni, e, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, l’esistenza di un eventuale concorso formale tra i reati èun fattore ininfluente ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod.proc.pen.
Aggiunge,inoltre, che la Corte EDU con la decisione Nikanen c. Finlandia del 20/5/2014 ha stabilito che il principio del ne bis in idemdi cui all’art. 4 del Protocollo n. 7 non è circoscritto al divieto di nuova azione penale ma trova applicazione anche in caso di procedimenti paralleli. 2.6 Il difensore ha depositato memoria a confutazione delle argomentate conclusioni rassegnate dal P.g. e dalle parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è generico.Il ricorrente assume il travisamento delle dichiarazioni della teste Galimberti nella parte in cui la sentenza impugnata sostiene(pag.
9) che la stessa abbia ricevuto la confessione da parte dell’imputato, prima dell’incontro tra i vertici della Stav S.p.A., lo stesso imputato, vari esponenti della Sogesi, tra cui il suo referente, e il rappresentante della Vodafone Giuliani, che la società cliente era all’oscuro dell’attivazione di buona parte delle SIM contestate,sebbene dall’esame dibattimentale risulti che la circostanza le fu riferita dal teste Fiore,che non l’ha confermata. La Corte, invero, risulta aver attribuito direttamente alla teste la confidenza dell’imputato in contrasto con le dichiarazioni rese ma, contrariamente a quanto afferma il difensore circa la decisività del vizio, lo stesso è stato dedotto del tutto genericamente senza alcuna valutazione della sua incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata.
Infatti, la Corte territoriale a sostegno dell a sussistenza delle condotte decettive harichiamato le dichiarazioni di tutti i testi assunti in sede di rinnovazione istruttoriae, con particolare riguardo al capo A) , dei testi Palmieri e Gronda,evidenziando che il Palmieri ha riferito nel corso del suo esame che il Viglione aveva ammesso di “aver attivato motu proprioqueste SIM, riconoscendo la propria responsabilità nel fatto che ci fossero SIM non richieste” e rammentando , altresì , che nel corso della cennata riunione (come pure in sede dibattimentale)l’imputato aveva ammesso la redazione di un documento falso apparentemente proveniente da Vodafone che prevedeva l’impegno ad un significativo rimborso per le SIM e gli apparecchi non richiesti e contestati dalla società.La sentenza impugnata ha in proposito chiarito che sebbene detto documento sia stato formato in epoca successiva alla consumazione della truffa in danno di Stav, lo stesso aveva la chiara funzione di arginare le conseguenze della pregressa condotta decettiva, confermandone l’attribuibilità al prevenuto sotto il profilo dellaprova logica.
La giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato ritiene che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 –01; in senso conforme, tra molte, Sez. 3 , n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).
2. Risulta inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo che lamenta sotto il profilo della contraddittorietà motivazionale il diverso giudizio di attendibilità effettuato nei confronti dei testi Fiore e Galimberti, nonostante la comune posizione sovraordinata rispetto all’imputato. Va al riguardo chiarito che, alla luce delle risultanze acquisite , il potere di coordinamento e controllo sull’azione dei sub-agenti,quale era il ricorrente , spettava al Fiore, comunque si intenda definire il suo ruolo, mentre la Galimberti era responsabile della gestione dei clienti Vodafone presso la Sogesi sicchénon può convenirsi con l’addotta parificazione delle funzioni da cui muove la censura, tenuto conto, in ogni caso, che la valutazione della Corte di merito in ordine ad una certa cautela dichiarativa del Fiore attiene squisitamente al merito ed è insuscettibile di censura in quanto esente daprofili di llogicità manifesta (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 –01). 3.Il terzo motivo è del tutto generico e strumentale ad una rilettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e decisive criticità logiche.
Infatti,la difesa sotto l’egida dell’omessa o erronea valutazione delle prove a discarico riesamina i contenuti delle varie testimonianze valorizzate dai giudici territoriali, ponendosi in diretto raffronto con le fonti dichiarative per farne emergere incongruenze e asserite smentite all’impianto accusatorio sulla base di una non consentita parcellizzazione degli esami e senza individuare nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata elementi pretermessi di carattere decisivo, idonei ad incidere sulla completezza e coerenza della decisione impugnata.
E’ il caso, a titolo esemplificativo, del mancato accertamento della falsità delle firme sui contratti di attivazione delle SIM contestate da parte di Vodafone,di cui ha riferito il teste Giuliani, circostanza che non si rapporta criticamente alle emergenze di segno contrario ampiamente rappresentate nel provvedimento impugnato e enfatizza il dato dichiarativo meramente formale riferito dal teste dell’esistenza di “documenti firmati da chi ne aveva la facoltà..”senza considerare le affermazioni al riguardo del teste Palmieri,riportate a pag. 9.
4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi in ordine alle doglianze svolte nel quarto motivo in punto di mancata considerazione della tesi difensiva. Anche in tal caso la difesa tende ad una rilettura del compendio probatorio evidenziando pretese ma insussistenti incertezze in ordine alla falsità delle richieste di attivazione delle SIM e alla mancata consegna dei device ordinati a nomi della Ziniche, è bene ricordare, alla luce delle dichiarazioni del Fiore in primo grado , erano stati consegnati presso la SOGESI e presi in consegna dall’imputato che,a seguito delle contestazioni della cliente,si era offerto di restituirli ottenendo il diniego della società ( dichiarazioni teste Fiore, ud. 17 maggio 2022, atto d’appello parte civile Zini, pag. 4).
Sul punto la Corte territoriale ha fornito risposta ai rilievi difensivi a pag. 11, significando la valenza dirimente delle false firme apposte sulla richiesta al fine dell’integrazione del delitto sub B). L’assunto secondo cui l’imputato sarebbe stato un mero capro espiatorio di altrui responsabilità alla luce della procedura di attivazione delle SIM è stata ampiamente confutata dalla Corte territoriale (pag.
8) che ha correttamente evidenziato che l’eventuale coinvolgimento nel meccanismo truffaldino di altri soggetti, deputati al controllo delle richieste di attivazione raccolte dal prevenuto, non vale a mandarlo esente da responsabilità rilevando esclusivamente (in presenza di elementi di conforto non rinvenibili in atti) al fine diprofilare eventuali responsabilità concorrenti nell’illecito.
4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il difensore deduce la sussistenza della preclusione di cui all’art. 649 cod.proc.pen. in relazione al capo B) per essere stato il Viglione già irrevocabilmente condannato per il delitto di sostituzione di persona in relazione all’attivazione di 19 SIM dati e al noleggio di quattro apparati marca Apple del gestore Vodafone a nome di Vezzani Maurizio, amministratore di Zini Prodotti Alimentari. La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione richiamando il costante orientamento di questa Corte in materia di concorso formale tra il delitto di truffa e quello ex art. 494 cod.pen.
Deve osservarsi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente precisato, in piena coerenza con le fonti sovranazionali, che,ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 –01; in senso conforme, tra molte, S ez. 2 , n. 52606 del 31/10/2018 ,Biancucci, Rv. 275518 – 02 ;
Sez. 1, n. 4630 del 27/4/2022,Piccolomo, Rv. 283687 - 01 ) . Nella specie deve escludersi la sussistenza dell’ idem factumdal momento che dal raffronto tra la fattispecie irrevocabilmente giudicata ex art. 494 cod.pen. e quella a giudizio emerge la diversità delle componenti strutturali delle stesse e la loro ontologica autonomia. Infatti il reato di sostituzione di personacostituisce la modalità di estrinsecazione degli artifizi e raggiri, strumentale all’induzione in errore delle pp.o o . e all’attingimento dell’ingiusto profitto perseguito,con la conseguenza che esso rappresenta un mero segmento della truffa,cui resta estraneo l’evento che qualifica il delitto ex art. 640 cod.pen. e la proiezione causale della condotta all’ingiusto profitto.
Questa Corte in conformità ai principi espressi dalGiudice delle Leggi con la sentenza n. 200/2016 ha chiarito che la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta- nesso causale-evento (Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717 – 01 ; Sez.7, Ord. n. 42994 del 20/10/2021 , Rv. 282187 - 01 ) . In particolare sussiste l'"idem factum", anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella della Corte di giustizia dell'UE, nel caso di identici fatti materiali o in quello di fatti sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spazio-temporale, dovendo escludersi, invece, l'identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell'agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi (Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Testore, Rv. 286884 -02) 5.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.All’imputato fanno carico le spese di rappresentanza e difesa delle costituite parti civili per l’odierno grado, liquidate come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SOGESI s.r.l. e dalla parte civile ZINI Prodotti Alimentari s.a.s., che liquida in complessivi euro 3.686,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 6 novembre2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Giovanna Verga