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Sentenza — n. 41023/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive recidivism coefficient, ruling penalty calculation is legally sound.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the recidivism coefficient was excessively high. The appellant argued the second-instance court applied an improper multiplier to the base sentence for continued offenses, while the defense contended the final penalty was disproportionately severe. The court ruled that the penalty is a holistic combination of factors rather than a simple sum, and since all intermediate components were lower than those in the first instance, the calculation was correct.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4; Art. 597, comma 4 cod. pen.; The penalty is not a mere sum of neutral elements but a combination of sanctioning components, allowing for a higher percentage increase in continued offenses provided the final and intermediate components remain reduced compared to the first instance.

Parole chiave

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recidivism coefficient continued offenses penalty calculation procedural inadmissibility criminal sentencing sanzioni penali aggravamento della pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 4 cod. pen.
Art. 597, comma 4 cod. proc. pen.
Secondo la consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il divieto di cui all’art. 597, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
artt. 81 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con cui lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 69 cod. pen
pen., l’erronea dosimetria della pena, in quanto all’esito del bilanciamento ex art. 69 cod. pen., gli aumenti per la continuazione sono stati computati secondo un coefficiente assai maggiore di quello adottato dal primo giudice.
art. 629 cod. pen
Il Tribunale, partendo dalla pena base per il più grave reato di cui all’art. 629 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales
non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv.
Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato
Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza
Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv.
Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese
270667-01; Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Cascio Carmine, nato a Napoli il 01/05/1988 avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; Letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Antonio Barbato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 20 febbraio 2024 dal Tribunale di Napoli Nord, ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto di Carmine Cascio la condanna per i reati di cui agli artt. 81-629 e 640 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con cui lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 597, comma 4, cod. pen., l’erronea dosimetria della pena, in quanto all’esito del bilanciamento ex art. 69 cod. pen., gli aumenti per la continuazione sono stati computati secondo un coefficiente assai maggiore di quello adottato dal primo giudice.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il Tribunale, partendo dalla pena base per il più grave reato di cui all’art. 629 cod. pen. (otto anni e cinque mesi di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, al lordo di tutte le aggravanti contestate), ha proceduto agli aumenti per la continuazione interna in relazione agli ulteriori episodi estorsivi di cui al medesimo capo a) (due anni e cinque mesi di reclusione ed euro 700 di multa) e per la truffa di cui al capo b) (quattro mesi di reclusione ed euro 200), pari complessivamente alla misura di un terzo ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. La Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza, così sterilizzando l’incidenza della recidiva e delle altre aggravanti. Individuata in tal modo la pena base in cinque anni di reclusione ed euro 1.200 di multa, sono stati poi calcolati gli aumenti per la continuazione: due anni e tre mesi di reclusione ed euro 650 di multa per le altre estorsioni di cui al capo a) e ulteriori tre mesi di reclusione ed euro 150 di multa per la truffa.

3. Secondo la consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il divieto di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066-01). Tuttavia, la difesa ipotizza erroneamente che il parametro su cui misurare la maggior gravità della sanzione inflitta per un singolo addendo sia il rapporto proporzionale tra le due pene. Al contrario, la pena è il risultato non di una sommatoria di elementi neutri (cosicché, venuto meno uno di essi, l’equilibrio può essere ristabilito con una semplice operazione matematica), ma della combinazione delle diverse componenti sanzionatorie; di conseguenza, l’aumento ben può essere percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice, purché risultino comunque risultino ridotte sia la pena finale, sia quella relativa a ciascuna componente di calcolo intermedio (Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, Rv. 288486-01;

Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667-01; Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv. 261034-01). In ogni caso, come illustrato al precedente paragrafo 2, i singoli segmenti sanzionatori sono inferiori a quelli irrogati in primo grado.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i