Italian court dismisses appeal for snatching theft, upholding lower court's rejection of leniency due to violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant's actions constituted snatching theft without violence. The court affirmed that pushing the victim to remove a stolen necklace constituted sufficient physical coercion under Article 628 of the Penal Code. Consequently, the lower court's denial of generic mitigating circumstances and the finding of slight offensiveness were upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 2, cod. pen.; Art. 60, cod. pen.: The act of pushing a victim to retrieve stolen property constitutes violence sufficient for snatching theft, and the absence of minor offensiveness precludes the application of the statutory mitigation for slight crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
come furto con strappo, poiché, da una corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa si ricaverebbe l’assenza di violenza, ma una semplice spinta per allontanare quest’ultima, mentre chiedeva la restituzione del maltolto, senza alcuna limitazione fisica. 2.2. Violazione di legge e connessi vizi di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante pretoria del fatto di lieve entità, tenuto conto della minima offensività della condotta. 2.3. Violazione di legge e connessi vizi di motivazione, per quel che riguarda la carenza di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata, articolando motivi meramente reiterativi di questioni già correttamente disattese dai giudici di appello, con argomentazione congrua e coerente con la giurisprudenza di legittimità. 3.1. Lo spintonamento della persona offesa, per fronteggiarne la reazione mentre chiedeva la restituzione della catenina appena strappatale (e per aver così modo di passare la refurtiva al complice), costituisce indubbiamente condotta violenta e minacciosa rilevante ai sensi dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., posto che è sufficiente l’utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o anche solo relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021-01;
Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307-01). 3.2. La Corte territoriale motiva adeguatamente – esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici – l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche (richiamando la serialità e la pianificazione dei reati, le precedenti condanne e l’assenza di revisione critica. D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi; cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02). 3.3. Parimenti adeguata la valutazione, resa argomentatamente nella pienezza della giurisdizione di merito, in merito alla non lieve offensività della condotta complessivamente considerata (plurime aggressioni predatorie programmate ed eseguite in rapida sequenza, connotate da violenza, anche nei confronti degli operanti intervenuti; valore niente affatto trascurabile del monile in oro). L’attenuante, invero, non è configurabile quando la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01;
Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092-01).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell