Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal of appeal and oral hearing request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the appeal and the request for an oral hearing. Although the appellant initially challenged the lower court's decision on substantive and procedural grounds, they later submitted a declaration of renunciation via PEC on October 20, 2025. The Court ruled that such a declaration is irrevocable and formal, thereby precluding any further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 589 c.p.p.: A formal declaration of renunciation of appeal and oral hearing is irrevocable and constitutes a formal act that renders the appeal inadmissible without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
30/06/1986, avverso l’ordinanza emessa in data 08/07/2025 dal Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Sassone, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2025 dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv. Gianni Di Pierri.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale per il riesame di Potenza confermava (anche in sede di rinvio, a seguito di annullamento della precedente ordinanza di riesame) l’ordinanza genetica emessa il 22 ottobre 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per ipotesi associativa di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione tentata, in concorso, aggravata anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione della legge penale sostanziale, l’inosservanza di quella processuale ed i vizi esiziali di motivazione, per mancanza e mera apparenza, in riferimento tanto allo scrutinio della gravità indiziaria, quanto a quello delle esigenze cautelari.
2. In data 20 ottobre 2025 il ricorrente, unitamente al difensore, che sottoscriveva per autentica, conferma ed adesione, ha trasmesso alla Cancelleria di questa Corte -a mezzo p.e.c.- la dichiarazione di rinuncia al ricorso e quella di rinuncia alla trattazione orale, già precedentemente richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, come richiesto anche dal Pubblico ministero in udienza camerale, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 1.1. La rinuncia all'impugnazione, così come la rinuncia alla richiesta di trattazione orale del ricorso, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01; per gli effetti della rinunzia alla trattazione orale v. Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
2. Nel caso di specie, ferma la inefficacia sul rito della rinunzia alla trattazione orale della procedura (Sez. 2, 42410/2021, Basile, cit.), sussistono i requisiti formali previsti dalla legge. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono allegati i motivi della intervenuta rinunzia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Giovanna Verga