Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding mafia aggravation and concrete danger findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defense's challenge to the preliminary investigation judge's detention order. The defense argued the mafia aggravation was illogical due to the lack of explicit clan references and the victim's voluntary recording of the conversation, while the prosecution contended the context and plural references to the criminal group sufficed. The court rejected these claims, affirming that the judge correctly applied established jurisprudence regarding the facilitation of criminal activities and the concrete danger posed by the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416bis.1 cod. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: The mafia aggravation is established when conduct facilitates criminal activities and intimidation methods are used, even without explicit clan names, provided the context implies the group's involvement; detention is justified by concrete danger and risk of evidence contamination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta daGelsomino Luca avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che,in data 30/6/2025, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, commessi in Napoli nel mese di giugno 2025.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. Antonietta Genovino, deducendo: 2.1 la violazione dell’art. 416bis.1 cod.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che la motivazione rassegnata a sostegno della sussistenza dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. nella duplice accezione dell’agevolazione e del metodo sia illogica e contraddittoria e si ponga in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti la Corte di Cassazione con riguardo alla finalità di agevolazione ha affermato che, onde evitare il rischio che la stessa si risolva nella contestualità ambientale,occorre che il giudice verifichi in maniera rigorosa che il fatto è stato commesso allo specifico fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa eche sussista la consapevolezza dell’agente circa l’a u s i lio prestato al sodalizio.
Nella specie la pretesa economica avanzata dal ricorrente e dai coindagati esula da qualsivoglia contesto camorristico, avendo la stessa p.o. riferito che Napoli Giovanni gli aveva chiesto il danaro a titolo di regalia in quanto da poco uscito dal carcere, senza spendere il nome di alcun clan e in particolare quello di Maria Licciardi. I giudici cautelari hanno omesso di considerare che,se effettivamente la richiesta fosse stata proveniente dal clan Licciardi, alla luce di quanto accaduto in vicende simili, la stessa sarebbe stata parametrata al valore dei lavori che la p.o. stava eseguendo mentre nella specie risulta giustificata dalla condizione di difficoltà economica di Napoli Giovanni.
Con riguardo alprofilo del metodo il difensore sostiene che non vi è stata l’evocazione di un contesto criminale atto ad aggravare la coartazione psicologica della p.o. , come dimostrato dalla circostanza che la vittima provvidea registrare la conversazione avuta con gli indagati, dalla quale non emergono riferimenti al clan Licciardi e minacce ai danni dell’imprenditore, mentre l’imprenditore non pare affatto intimidito,come pure denota n o le immagini registrate all’interno della tabaccheria in occasione dell’avvicinamento da parte di Napoli Giovanni.
I giudici cautelari hanno incongruamente ritenuto che il fatto che la p.o. conoscesse gli indagati come soggetti contigui al clan Licciardi eavesse in precedenza già subito condotte estorsive sia sufficiente alla configurabilità dell’aggravante sebbene il ricorrente non sia mai stato coinvolto in vicende di carattere associativo,la condanna a carico del Napoli per condotte analoghe a quelle in esame non è allo stato definitiva e i pregressi episodi estorsivi in danno dell’Errichelli Francesco sono sforniti di riscontri documentali; 2.2 la violazionedell’art. 274 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il difensore il collegio cautelare ha illogicamente ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio sebbene il ricorrente e i coindagati abbiano riconosciuto di aver avanzato una richiesta economica alla p.o., circostanza che, unitamente alla mancata contestazione della gravità indiziaria, avrebbe dovuto condurre ad una rivalutazione delle esigenze cautelari. Infatti, la doppia presunzione richiamata dall’ordinanza impugnata ha carattere relativo e imponeva di prendere in considerazioneal fine di valutarne il superamento le specifiche deduzioni difensive, qual i il ruolo del tutto marginale svolto dall’indagato nella vicenda e il suo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile per genericità e , comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. 1.1 Il primo motivo che denunzia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. nella duplice accezione dell’agevolazione e del metodo fa leva sull’asserita natura personale della richiesta di danaro avanzataalla p.o.da Napoli Giovanni e reiterata anche dal prevenuto, assumendo che la stessa fosse deltutto estranea alle dinamiche camorristiche e in particolare agli interessi del clan Licciardi, mai evocato dagli interlocutori della vittima. La difesa non si rapporta in termini puntuali all’esaustiva motivazione reiettiva rassegnata dal Tribunale cautelare che ha ampiamente illustrato le emergenze processuali a sostegno della gravità indiziaria, ricostruendo in dettaglio (pag.
9) le fasi in cui si è sviluppata la vicenda estorsiva, dal primigenio intervento di Izzo Pietro, noto all’imprenditore p.o. come esponente del clan Licciardi,che lo rimproverava per non aver richiesto il “permesso” per eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia in cui era impegnato, all’accesso il giorno successivo di Napoli Giovanni e dell’odierno ricorrente presso ilcantiere con l’espressa richiesta di versamento di una tangente di cinquemila euro “per i lavori che stai facendo nel Gescal”, precisando nell’occasione che Izzo Pietro li aveva delegati per la riscossione del danaro.
Il 10 giugno la vittima versava a mani del Napoli mille euro,concordando il versamento a fine mese di una un ulteriore somma della stessa entità ma dopo pochi giorni il Napoli e il Gelsomino si recavano nuovamente presso il cantiere della p.o. intimando la consegna della seconda tranche di danaro, richiesta che veniva reiterata dal prevenuto il 23 giugno allorché intercettava il furgone della vittima,formulando al suo indirizzo la minaccia di fermare i lavori ove non avesse dato corso al pagamento, e nei giorni successivi,fino al 25 giugno quando in occasione dell’ultimo accesso al cantiere del Gelsomino e del coindagato Napoli la p.o., già determinatasi alla denuncia, registrava il colloquio. 1.2 I giudici cautelari hanno ben spiegato le ragioni per cui la tesi difensiva di una richiesta personale del Napoli sia destituita di fondamento, avendo costui espressamente riferito all’imprenditore di essere stato delegato alla riscossione del “pizzo” da Izzo Pietro e tenuto conto dei precisiriferimenti effettuati in occasione degli incontri ai la vori in corso nel quartiere da parte dell’impresa dell’Errichelli,il quale aveva già in precedenza subito richieste estorsive ad operadel sodalizio che controllava il territorio per poter lavorare senza problemi.
I giudici del riesame hanno, inoltre, evidenziato che il Napoli risulta già condannato in primo grado in quanto responsabile di tre episodi estorsivi consumati per conto del clan Licciardi, del quale è partecipe insieme a Izzo Pietro , alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustiziaversate in atti. In siffatto contesto i rilievi difensivi che revocano in dubbio la sussistenza dell’aggravante mafiosa risultano del tutto aspecifici in quanto l’ordinanza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha rimarcato che il pagamento della tangente aveva il fine di agevolare le attività del sodalizio di riferimento e l’imposizione della stessa è avvenuta minacciando la vittima con metodo mafioso, stante l’esplicita evocazione del gruppo criminale mandante, essendosi il prevenuto e il Napoli qualificati come emissari di Izzo Pietro, ed avendo costantemente fatto riferimento al gruppo , come plasticamente denotato dalle interlocuzioni con la p.o. , declinate costantemente al plurale (“ da noi non sei venuto” “ ci devi fare un regalo” “stiamo senza soldi..ci devi dare 5000 euro”,“non ti dobbiamo far lavorare più”, ecc.).
La valutazione del Tribunale cautelare appare in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, attesa l’accertata esistenza ed operatività del clan Licciardi nella zona di Secondigliano (Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv. 284471 -01), la finalizzazione delle condotte a favorire le attività criminali dell'associazione (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615 - 01) e la strumentalità delle modalità intimidatorie rispetto alla più pronta e agevole commissione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 –01; n. 26399 del 28/02/2018 , Rv. 273365 – 01 ).
2. Anche il secondo motivo è caratterizzato da diffusa genericità. Infatti,il collegio cautelare, richiamata l’operatività della presunzione relativa ex art. 275, comma 3,cod.proc.pen. in ordine al pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato e all’adeguatezza della misura della custodia intramuraria, ha esposto le ragioni che sostanziano la prognosi di pericolosità del prevenuto, avuto riguardo alle modalità professionali e spregiudicate d’esecuzione dei reati e ai comprovati collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, escludendo l’idoneità a neutralizzarladella misura autodetentiva. Ha, inoltre, ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio in considerazione del contesto territoriale e della rete di connivenze di cui l’indagato gode a fronte della condizione di vulnerabilità della vittima, argomenti solo assertivamenti confutati dalla difesa del ricorrente, avendo l’ordinanza impugnata efficacemente escluso (pag.
10) l’asserita marginalità del ruolo ricoperto dall’indagato nella vicenda a giudizio.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1ter, disp att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 6 novembre2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Giovanna Verga