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Sentenza — n. 41013/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially annuls appeal sentence regarding sentencing calculation and substitute penalty application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the Court of Appeal's sentence, declaring the conviction irrevocable while remanding specific sentencing issues. The appellant argued for a lower sentence due to the gravity of the crime and requested a substitute penalty of home detention, which the lower court denied without sufficient reasoning. The court ruled that the appellate judge failed to properly apply the prohibition of reformatio in peius regarding the continuation penalty and omitted the required prognostic motivation for denying home detention.

Regesto Legislator

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Art. 597, 624, 81, 20-bis cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The court must annul a second-instance judgment if it violates the prohibition of reformatio in peius regarding the continuation penalty or fails to provide the required prognostic motivation for denying a substitute penalty of home detention.

Parole chiave

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prohibition of reformatio in peius continuation penalty calculation substitute penalty home detention prognostic motivation requirement sentencing aggravation error recidiva nell'infrazione adeguamento della pena reformatio in peius

Disposizioni normative citate

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Art. 597, commi 3-4, cod. proc. pen.
Carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena (avendo la Corte di appello mantenuto apoditticamente la pena base individuata in primo grado, nonostante la minor gravità del fatto complessivamente considerato) e violazione dell’art. 597, commi 3-4, cod.
Art. 624 cod. proc. pen.
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione alla pena da irrogare, ex art. 81, secondo comma, cod. pen., per il solo delitto di truffa di cui al capo 2, e alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva ex art.
Art. 20-bis cod. pen.
Inoltre, il giudice di secondo grado non risulta avere adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo a fronte della richiesta di sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., avanzata dal difensore dell’imputato munito di procura speciale (cfr.
Art. 133 cod. pen.
Il Giudice dell’udienza preliminare aveva stimato equa per XXXXXXXXXXX, per i tre delitti di riciclaggio originariamente contestati e ritenuti, riuniti sotto il vincolo della continuazione e richiamati i criteri di cui all’art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., la pena finale di due anni e quattro mesi di reclusione e di euro 3.200 di multa (muovendo dalla pena base – per uno dei tre delitti, non precisamente individuato – di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 5.100 di multa, ridotta ex art. 62-bis cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 624 cod. pen
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Il Giudice dell’udienza preliminare aveva stimato equa per XXXXXXXXXXX, per i tre delitti di riciclaggio originariamente contestati e ritenuti, riuniti sotto il vincolo della continuazione e richiamati i criteri di cui all’art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024
Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024
anche Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente all’aumento per la continuazione per il capo 1), il rigetto per il resto; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Francesca Aricò, anche in sostituzione dell’avv. Ettore Censano, che si è associata alle richieste del Procuratore generale e, per il resto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 3 maggio 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha dichiarato non luogo a procedere per il delitto di cui al capo 1 (riqualificato ai sensi dell’art. 624 cod. pen.) e ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo 2 (riqualificato ai sensi dell’art.648 cod. pen.), confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. contestato al capo 3.

2. Ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena (avendo la Corte di appello mantenuto apoditticamente la pena base individuata in primo grado, nonostante la minor gravità del fatto complessivamente considerato) e violazione dell’art. 597, commi 3-4, cod. proc. pen. (essendo stato computato un aumento per la continuazione del delitto di cui al capo 2 più alto di quello inflitto dal Tribunale). 2.2. Carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, di cui pure si era dato conto nell’intestazione della sentenza impugnata.

3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla lamentata violazione del divieto di reformatio in peius e all’omessa risposta all’istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive, ed è inammissibile nel resto.

2. Il Giudice dell’udienza preliminare aveva stimato equa per XXXXXXXXXXX, per i tre delitti di riciclaggio originariamente contestati e ritenuti, riuniti sotto il vincolo della continuazione e richiamati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la pena finale di due anni e quattro mesi di reclusione e di euro 3.200 di multa (muovendo dalla pena base – per uno dei tre delitti, non precisamente individuato – di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 5.100 di multa, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. a tre anni ed euro 3.400 ed aumentata per ciascuno degli altri due delitti di un mese e quindici giorni ed euro 1.400 di multa, operando poi la diminuzione per il rito).

La Corte territoriale, in assenza di specifica devoluzione in punto di trattamento sanzionatorio (l’unico motivo di gravame era diretto a sollecitare la riqualificazione come furto di tutti e tre i reati oggetto di imputazione), ha replicato il medesimo computo del primo giudice per l’unico episodio di riciclaggio ritenuto sussistente (pena base e riduzione per le attenuanti generiche) e ha aumentato la pena, ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in relazione al reato ascritto sub 2 (riqualificato come ricettazione), di ulteriori 2 mesi di reclusione ed euro 200 di multa.

3. Le censure relative alla individuazione della pena base non sono consentite, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non essendo state previamente dedotte nell’atto di appello.

4. Secondo la consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il divieto di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066-01; Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023, Cordì, Rv. 284531-01; Sez. 4, n. 34342 del 24/6/2021, Bovati, Rv. 281829-01; Sez. 1, n. 37985 del 8/6/2021, Cavallo, Rv. 282145-01; Sez. 2, n. 41933 del 3/4/2017, Brajdic, Rv. 271182-01). Nel caso di specie, la pena detentiva inflitta dalla Corte barese per il delitto di cui al capo 2 – nonostante la derubricazione suaccennata – risulta superiore di quindici giorni a quella irrogata dal Tribunale. Il singolo segmento sanzionatorio deve, pertanto, essere ricomputato, fermi i limiti imposti dal divieto di reformatio in peius. La sentenza va dunque annullata sul punto.

5. Inoltre, il giudice di secondo grado non risulta avere adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo a fronte della richiesta di sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., avanzata dal difensore dell’imputato munito di procura speciale (cfr. intestazione della sentenza impugnata, p. 3). Orbene, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, senza potersi limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062-01, che ha precisato condivisibilmente come la Novella strutturi l’esercizio del potere del giudice sul punto riservandogli innanzitutto una valutazione preliminare relativa all’an della sostituzione, con parallela eventuale previsione ostativa di recidivanza; ciò impone al giudicante «un più gravoso onere motivazionale», dovendo indicare compiutamente gli elementi per cui debba reputarsi superata la presunzione – sia pure iuris tantum – di idoneità, allorquando la sanzione resti contenuta entro i limiti di pena normativamente previsti, e si imponga, viceversa, la detenzione presso i luoghi di pena.

Cfr. anche Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449-01, in ordine ai “fondati motivi” ostativi, i quali richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena). Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna motivazione, neppure implicita, sul punto. Tale lacuna argomentativa, non superabile in questa sede, impone l’annullamento con rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione alla pena da irrogare, ex art. 81, secondo comma, cod. pen., per il solo delitto di truffa di cui al capo 2, e alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, nel procedere ad un nuovo esame di tali punti, terrà conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sanzione sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNA VERGA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.