Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual clarification regarding non-punishment causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked the necessary specificity required by law. The appellant failed to clarify the decisive factual circumstances regarding potential non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while also challenging the sentencing and legal qualification without sufficient basis. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict criteria for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, Art. 448 comma 2-bis, Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on generic grounds regarding non-punishment causes or sentencing is inadmissible unless the appellant clarifies decisive factual circumstances and demonstrates a manifest error in legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a Chadi Saad la pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate in rubrica ascrittigli, accordando il beneicio della sospensione condizionale della pena detentiva.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. nonché l’eccessività della pena irrogata e l’erronea qualiicazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e del tutto generici. Infatti meramente enunziata è la denun cia circa la mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.,non avendo il ricorrente chiarito le circostanze di fatto di carattere decisivo pretermesse dal giudice nel recepimento del prospettato accordo sulla pena; inoltre, risultano estranee al perimetro del sindacato di legittimità le censure in punto di dosimetria della pena a fronte di un assetto sanzionatorio determinato dalle parti e privo di proili di illegalità; inine del tutto assertiva ed immotivata è la doglianza in punto di erronea qualiicazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza di legittimità ripetutamente precisato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualiicazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, conigurabile quando tale qualiicazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione(tra molte,Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 -01), presupposti nella specie insussistenti.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Giovanna Verga