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Sentenza — n. 40994/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction due to accepted victim remission extinguishing the crime under Art. 152 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the lower court's conviction without remanding the case because the crime was extinguished by the victim's accepted remission. The defendant argued that the remission, accepted after the first-instance judgment but before the cassation deadline, legally terminated the prosecution. The court ruled that such a remission prevails over procedural defects and mandates the annulment of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 340 c.p.p.: A victim's accepted remission of a querelable offense, formally accepted during the cassation appeal period, extinguishes the crime and necessitates the annulment of the conviction.

Parole chiave

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remission of querel extinction of crime cassation appeal querelable offense accepted remission annulment without remand victim's right ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod.
Art. 339 c.p.p.
Art. 340 c.p.p.
Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod.
Art. 129 c.p.p.
Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
articolo 640 cod. pen
art. 152 cod. pen
pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 Tomasello
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 Tomasello, Rv.
Sez. U, n.24246 del 25/02/2004 Chiasserini
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 Durante
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Bertolino Carlo, nato a Marsala il giorno 31/07/1982 rappresentato ed assistito dall’avv. Amedeo Boscaino - di fiducia avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 luglio 2025, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 17 novembre 2023 di condanna di Carlo Bertolino alla pena di un anno di reclusione e di euro 500,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi nella competente sede civile, per il delitto di cui all'articolo 640 cod. pen. in danno di Elena Imbruglia.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela ritualmente accettata, avvenuta nei termini per la presentazione del ricorso per cassazione, e chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 14 luglio 2025, la persona offesa Elena Imbruglia ha rimesso la querela sporta nei confronti di Carlo Bertolino e, in data 16 luglio 2025, quest’ultimo ha accettato la remissione della querela, per mezzo del suo procuratore speciale avv. Amedeo Boscaino. È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 Tomasello, Rv. 283584 – 01).

Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Trova, quindi, applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso in esame - sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).

2. Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce