Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late request for minor offense mitigation under Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to timely request the statutory mitigation for minor offenses in the second instance. Although the defense argued the extortion attempt involved only a €5 hashish debt, the appellate court had not addressed this specific mitigation since it was not formally requested during the appeal proceedings. The court ruled that such requests must be raised in the second instance or at the conclusion of arguments, rendering the current appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 Cost.; The Court of Cassation holds that a request for mitigation based on the minor nature of the offense, introduced by the Constitutional Court, is inadmissible in cassation if not raised in the second instance or at the conclusion of arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONAROTA NICOLA nato a BARLETTA il 08/03/1978 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dellaSostituta Procuratr ic e generale SIMONETTACICCARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di B ari , con sentenza del 3 dicembre 2024 , in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, dichiarava Nicola Buonarota responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti 1.1 A vverso la sentenza propone ricorso il difensore d e ll’imputato , lamentando l’omessa motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 202 3, posto che la tentata estorsione ai danni della persona offesa era maturata a seguito di un debito contratto da quest’ultimo per l’acquisto di una dose di hashish dell’importo complessivodi 5 euro; a fronte della richiesta della difesa in sede di discussione, ben cristallizzata nel verbale di udienza e nelle conclusioni, nessuna motivazione era stata resa dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . Si invoca la valutazione di questa Corte in ordine all'applicabilità della diminuente del reato di estorsione del fatto di lieve entità introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n.120 del 2023; la richiamata sentenza della Consulta ha previsto che la pena possa essere diminuita “quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”. Sul punto, si deve ribadire che “in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni” (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024,G., Rv. 286536 - 01 ); nel caso in esame , la richiesta della suddetta attenuante non era contenuta nell’atto di appello, e dal verbale udienza del 03/12/2024risulta che l’appellante aveva chiesto soltanto il riconoscimento della speciale tenuità del danno, la massima riduzione per il tentativo e la concessione delle attenuanti generiche; non essendo stata quindi la richiesta presentata tempestivamente, il ricorso è inammissibile.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma ditremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Cosci