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Sentenza — n. 40964/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40964/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI ROSA EMILIA nato a CAMPOBASSO il 04/07/1993 2. FORTUNATO ROBERTO nato a GUARDIAGRELE il 27/03/1975 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generale SIMONETTA CICCARELLIche ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di DI ROSA e di rigettare il ricorso di FORTUNATO; udito il difensore di DI ROSA EMILIA, Avv. STEFANO SASSANO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; udito il difensore di SASSANO ROBERTO, Avv. STEFANOSASSANO in sostituzione dell’Avv. MARIACROCE, il quale si è riportato ai motivi di ricorso .

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il ricorso di Emilia Di Rosa deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Infatti, con riferimento alle censure di entrambi i ricorsi , v a ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione -la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Parole chiave

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accusa di truffa traente usurpazione d'identità complicità frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. DI ROSA EMILIA nato a CAMPOBASSO il 04/07/1993 2. FORTUNATO ROBERTO nato a GUARDIAGRELE il 27/03/1975 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generale SIMONETTA CICCARELLIche ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di DI ROSA e di rigettare il ricorso di FORTUNATO; udito il difensore di DI ROSA EMILIA, Avv. STEFANO SASSANO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; udito il difensore di SASSANO ROBERTO, Avv. STEFANOSASSANO in sostituzione dell’Avv. MARIACROCE, il quale si è riportato ai motivi di ricorso .

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello diCampobasso, con sentenza del 10 aprile 2025, confermava lasentenza di primo grado nella parte in cui Emilia Di Rosa e Roberto Fortunato era no stat i condannat i per truffa per avere, contattando “telefonicamente Palescandolo Antonio e Iannetta Francesca, i quali avevano offerto in vendita sul sito Internet una roulotte e dichiarando di essere interessati all'acquisto, inducendo in errore il Palescandolo, intimandogli di fare presso uno sportello atm delle poste una serie di operazioni utilizzando la sua cartabancomat e la carta di credito della moglie, al fine di ricevere la caparra pari ad euro 2000, si appropriavano in tal modo della somma di euro 7000 con la quale effettuavano n. 27 operazioni di ricarica di n. 10 carte PostePay effettuando in tal modo il pagamento di merce dagli stessi acquistata”.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredi Emilia Di Rosa, eccependo, quale formale unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’identificazione dell’imputata e all’attribuzione a lei dell’utenza telefonica; la Di Rosa non era intestataria dell’utenza telefonica utilizzata quale mezzo per commettere il reato, né della Postepay sulla quale si verificano gli accrediti, presunti proventi dell’attività di truffa, e non risultava essere mai entrata in contatto conle persone offese; inosservanza e non corretta applicazione dell’art. 110 cod. pen. in relazione ai reati contesati e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; risultava inidonea a ricondurre le attività criminose denunciate alla ricorrente la sola e mera spendita del nome della stessaper via telefonica al venditore di materiale informatico e di abbigliamento; quanto alla circostanza del luogo di consegna dei beni provento della presunta truffa, la ricorrente era stata residente in Montesilvano via L’Aquila 70 fino al 2016/17, mentre le consegne erano avvenute nel 2020/21.

3. Propone ricorso il difensore di Roberto Fortunato, eccependo, quale formale unico motivo, erronea applicazione de gli art t . 110 e 640 cod. pen . in conseguenza del travisamento delle prove assunte; ad eccezione della SIM utilizzata per contattare Palescandolo, nessuna delle azioni attraverso le quali il reato contestato si era materialmente concretizzato erano riferibili al ricorrente; peraltro, le persone offese avevano riferito di aver parlato con una do n na e di avere effettuato le operazioni di ricarica presso lo sportello ATM dietro indicazione di quest’ultima, e sempre una donna aveva contattato i vari venditori dichiarando le proprie generalità e facendosi spedire la merce al proprio indirizzo di residenza, coincidente con quello della coimputata; la Corte di appello non aveva considerato che la scheda telefonica poteva essere stata smarrita, ceduta, venduta, ecc., o che il numero telefonico intestato a Fortunato poteva essere stato semplicemente utilizzato dalla donna, poi identificata nella Di Rosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso di Emilia Di Rosa deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Infatti, con riferimento alle censure di entrambi i ricorsi , v a ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione -la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è -e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.2.

Nel caso in esame,con specifico riferimento al ricorso della Di Rosa, lo stessonon si confronta in alcun modo con le motivazioni della Corte di appello (su cui la sentenza impugnata ha risposto a pag.2), limitandosi a reiterare le censure già proposte con l’atto di appello, con conseguente inammissibilità dello stesso: infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4,n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693 - 01 ; Sez. 6 , n. 34521 del 27/06/2013,Ninivaggi, Rv. 256133 - 01 ), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello,senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè,con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 , Leonardo, Rv. 254584-01).

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Roberto Fortunato deve essere dichiarato inammissibile. 2.1.Deve essere ribadito che le cesure contenute in ricorso attengono al merito della decisionee sono, come tali, insindacabili nella presente sede: n on va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr.

Sez. 6,n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,Rv. 253099-01). 2.2. Pertanto, il fatto che Fortunato sia stato ritenuto responsabilein quanto le persone offese venivano contattate tramite un’utenza riconducibile allo stesso attiene al merito della questione e non costituisce travisamento della prova; era poi il ricorrente a dover dimostrare, a fronte di tale dato probatorio, che la sua scheda telefonica fosse stata smarrita, prestata, ceduta, ecc., non potendosi certo fare carico la Corte di appello di una prova negativa o di valutare ipotesi probabilistiche.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricors i , l e part i privat e che l i ha nno propost i dev ono essere condannateal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della s