Cassation court annuls conviction for crime of theft due to post-judgment remission of complaint extinguishing the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance conviction against Elisabetta Catalano for theft because the offense was extinguished by a remission of complaint and acceptance that occurred after the judgment. The defense argued the crime was no longer prosecutable due to this post-sentence settlement, which the court confirmed as a valid ground for appeal. Consequently, the conviction was voided without remittal, and the costs were assigned to the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 152 cod. pen.: A criminal appeal may be lodged solely to introduce a post-judgment remission of complaint, which, if accepted before the appeal deadline, extinguishes the offense and mandates a judgment of extinction.
Parole chiave
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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO ELISABETTA nato a ROMA il 22/06/1977 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del la Sostitut a P rocurat rice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Elisabetta Catalano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 04/06/2025,che aveva confermato la condanna di Catalano per il reato dicui all’art. 646 cod. pen .
2. Al riguardo,il difensore eccepisce l ’ improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1.Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di diritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01). 1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che , i n data 10 / 0 9 / 20 2 5 , è intervenuta remissione di querela con accettazione intervenuta il successivo 12 / 09 / 2025 , come da verbali prodottiin atti.
2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputataai sensi dell’art. 340 quarto comma cod.proc. pen . P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione diquerela. Spese del procedimento di remissione a carico di Catalano Elisabetta. Così deciso in Roma il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Andrea Pel