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Sentenza — n. 40962/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for crime of theft due to post-judgment remission of complaint extinguishing the offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction against Elisabetta Catalano for theft because the offense was extinguished by a remission of complaint and acceptance that occurred after the judgment. The defense argued the crime was no longer prosecutable due to this post-sentence settlement, which the court confirmed as a valid ground for appeal. Consequently, the conviction was voided without remittal, and the costs were assigned to the accused.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 152 cod. pen.: A criminal appeal may be lodged solely to introduce a post-judgment remission of complaint, which, if accepted before the appeal deadline, extinguishes the offense and mandates a judgment of extinction.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of offense post-judgment settlement criminal appeal admissibility theft conviction annulment accused costs Cassation procedure ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Il difensore di Elisabetta Catalano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 04/06/2025,che aveva confermato la condanna di Catalano per il reato dicui all’art. 646 cod.
Art. 152 cod. pen.
Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che , i n data 10 / 0 9 / 20 2 5 , è intervenuta remissione di querela con accettazione intervenuta il successivo 12 / 09 / 2025 , come da verbali prodottiin atti.
Art. 340 cod. proc. pen.
Le spese devono essere poste a carico dell’imputataai sensi dell’art. 340 quarto comma cod.proc.
art. 152 cod. pen
Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che , i n data 10 / 0 9 / 20 2 5 , è intervenuta remissione di querela con accettazione intervenuta il successivo 12 / 09 / 2025 , come da verbali prodottiin atti.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello
227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv.
Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo
268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO ELISABETTA nato a ROMA il 22/06/1977 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del la Sostitut a P rocurat rice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Elisabetta Catalano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 04/06/2025,che aveva confermato la condanna di Catalano per il reato dicui all’art. 646 cod. pen .

2. Al riguardo,il difensore eccepisce l ’ improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1.Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di diritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01). 1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che , i n data 10 / 0 9 / 20 2 5 , è intervenuta remissione di querela con accettazione intervenuta il successivo 12 / 09 / 2025 , come da verbali prodottiin atti.

2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputataai sensi dell’art. 340 quarto comma cod.proc. pen . P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione diquerela. Spese del procedimento di remissione a carico di Catalano Elisabetta. Così deciso in Roma il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Andrea Pel