Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano without substantive review. The appellant, Umberto Bellilli, sought to challenge a lower court's decision regarding prescription and sentencing reduction but failed to comply with mandatory signing requirements. The court ruled that since the 2017 legislative amendments, appeals must be signed exclusively by defense attorneys registered on the special register of the Court of Cassation, a requirement the appellant neglected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be signed by a defense attorney registered on the special register of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Bellilli Umberto, nato a Roma il 10/04/1963 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 9 giugno 2017, nei confronti di Umberto Bellilli in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di truffa e rideterminato la pena per il residuo delitto di ricettazione, confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico stringato motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa risposta alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il