Sentenza — n. 40750/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il Pubblico Ministero impugnante, in limine, ha fatto pervenire rituale rinuncia all’impugnazione, dando atto della correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Siracusa. 3. Il ricorso, a seguito della rinuncia all’impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente – prima ancora dell’impossibilità di configurare una sua concreta soccombenza, anche solo virtuale – lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40750/2025 — snpen · Corte di Cassazione: CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il Pubblico Ministero impugnante, in limine, ha fatto pervenire rituale rinuncia all’impugnazione, dando atto della correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Siracusa. 3. Il ricorso, a seguito della rinuncia all’impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente – prima ancora dell’impossibilità di configurare una sua concreta soccombenza, anche solo virtuale – lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore
Testo completo
CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il Pubblico Ministero impugnante, in limine, ha fatto pervenire rituale rinuncia all’impugnazione, dando atto della correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Siracusa. 3. Il ricorso, a seguito della rinuncia all’impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4. La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente – prima ancora dell’impossibilità di configurare una sua concreta soccombenza, anche solo virtuale – lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore