Italian Court dismisses appeal as generic, citing lack of specific legal violation or illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and did not meet statutory requirements. The appellant argued violations regarding evidentiary weight and precautionary measures, but the court found these arguments merely re-evaluated facts without citing specific legal errors. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established precautionary needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 174 cod. proc. pen.: Appeals must allege specific legal violations or manifest illogical reasoning, not merely offer alternative factual assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Ricorre per cassazione Claudia Coppola, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria, anche ai fini di valutazione prognostica dell’attualità del pericolo, desunta dal rapporto con l’altro presunto associato Luigi Del Prete, sulla base di travisati esiti intercettivi. 2.2.
Violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il suddetto Del Prete, da un lato, sarebbe detenuto da diversi anni, di modo che dovrebbe escludersi ogni possibilità di reiterazione di reati espressivi dell’inserimento nei circuiti criminali oggetto della provvisoria imputazione; dall’altro, la genericità della motivazione si scontrerebbe con la particolare invasività della misura adottata, poiché l’indagata è da sempre radicata in Germania.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici e non consentiti. 3.1. Il Tribunale, correttamente, muove dal presupposto che sui gravi indizi di colpevolezza si è già formato il giudicato cautelare, dopo la definizione del subprocedimento di riesame, e non risultano elementi sopravvenuti tali da incidere in favore dell’imputata. Con tale puntuale precisazione, la ricorrente evita di confrontarsi, reiterando censure – schiettamente fattuali – sul fumus commissi delicti, sia pure per meglio valutare la questione delle necessità cautelari. 3.2.
Per il resto, l’ordinanza impugnata illustra compiutamente la sussistenza di tali esigenze e la calibrata scelta della misura, muovendo dalla ricostruzione dei fatti (reinvestimento dei rilevanti proventi del narcotraffico gestito da Del Prete) e stigmatizzando poi la collocazione proprio in Germania di buona parte delle illecite operazioni immobiliari, la piena disponibilità a collaborare nelle illecite transazioni gestite dal padre e dalla madre, la protrazione delle condotte di riciclaggio anche dopo la carcerazione di Del Prete e anzi sino all’esecuzione della misura intramuraria e la conseguente necessità di impedire ogni contatto oltre confine. 3.3.
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01). Analogamente, le misure applicate in sostituzione (non peggiorative della posizione dell’indagata, anche rispetto all’impossibilità di ritorno in Germania) risultano adeguatamente giustificate secondo i criteri di cui all’art. 275, comma 1, cod. proc. pen.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa