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Sentenza — n. 40739/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as evidence assessment belongs exclusively to trial judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40739/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt based on the consistency of evidence, arguing it exceeded the trial judge's authority. The Court ruled that evaluating the weight and reliability of conversational evidence is the exclusive domain of the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The assessment of the consistency of grave indicia of guilt does not concern the reconstruction of facts or the evaluation of evidence sources, and the interpretation and valuation of conversation content remain the exclusive competence of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review limits evidence assessment authority trial judge competence conversational evidence inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. C

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
legittimità in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini
276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
261400-01) e come, in particolare, costituisca questione rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.

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Testo completo

legittimità in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01) e come, in particolare, costituisca questione rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01;

Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). 3.2. L’apparato giustificativo del Tribunale, lungi dal risolversi in una mera contrapposizione valutativa, si è confrontato puntualmente con le divergenti valutazioni del primo giudice e le ha superate, con un’ampia e serena ponderazione in ordine alla più ampia vicenda oggetto di indagine (pp. 3-7), all’effettivo tenore del dialogo captato, ove emergono nitidamente, in tale contesto, il ruolo di Castelluccio, quale intermediario tra gli imprenditori estorti e la famiglia di Porta Nuova, e la sicura individuazione dell’indagato (pp. 7-10), gli ulteriori riscontri sul punto rinvenibili in altri atti di indagine (pp. 10-11). 3.3.

Il provvedimento impugnato risulta, dunque, sorretto da un percorso giustificativo tale da ottemperare appieno agli oneri motivazionali imposti dal ribaltamento contra reum della pronuncia di rigetto delle richieste cautelari (che, nel valutare la specifica posizione di Castelluccio si limitava ad escludere – in poche righe, a p. 91 – la presenza di indizi sufficienti all’individuazione dell’indagato e alla sussistenza di un suo contributo concorsuale).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. C