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Sentenza — n. 40738/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40738/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 1 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha convalidato il fermo di Khonelidze Jaba (alias Kapanadze Jaba), Vachadze Nukri (alias Shalamberidze Nukri), Chogovadze Tarieli (alias Gabelashvili Tarieli) e Talakhadze Irakli (alias Natsvlishvili Irakli) in relazione al reato di concorso in ricettazione (artt. 110, 628 cod. pen.) ed ha applicato nei confronti degli stessi la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché per il solo Khonelidze Jaba anche per il reato di concorso in tentato furto (artt. 110, 56, 624-bis, comma 1, cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40738/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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sequestro investigativo mantenimento della carcerazione di sicurezza regime penitenziario carcerazione cautelativa stabilimento penitenziario carcerazione in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha convalidato il fermo di Khonelidze Jaba (alias Kapanadze Jaba), Vachadze Nukri (alias Shalamberidze Nukri), Chogovadze Tarieli (alias Gabelashvili Tarieli) e Talakhadze Irakli (alias Natsvlishvili Irakli) in relazione al reato di concorso in ricettazione (artt. 110, 628 cod. pen.) ed ha applicato nei confronti degli stessi la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché per il solo Khonelidze Jaba anche per il reato di concorso in tentato furto (artt. 110, 56, 624-bis, comma 1, cod. pen.).

2. Ricorre direttamente per cassazione il difensore dei predetti indagati ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. deducendo: 2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che l’ordinanza impugnata fonda il giudizio di gravità indiziaria su elementi privi di adeguato spessore probatorio, difettando riscontri probatori diretti della partecipazione degli indagati ai reati in contestazione. Il marsupio in sequestro è stato rinvenuto in un’area comune dell’abitazione degli indagati e sullo stesso non vi sarebbero tracce biologiche per ricondurlo con certezza agli stessi.

Non vi sarebbe, poi, un nesso causale tra il marsupio e le condotte contestate con la conseguenza che lo stesso, contrariamente a quanto ha fatto il Giudice non potrebbe essere elevato ad indice di gravità indiziaria. I servizi di appostamento operati dal personale di P.G. e gli esiti dei tracciamenti operati attraverso apparato GPS sui veicoli in uso agli indagati non darebbero, poi, conto di condotte in violazione di legge da parte di questi ultimi. A ciò si aggiunge che:

a) nessun bene è stato rinvenuto nella disponibilità di Khonelidze Jaba e non vi sono elementi probatori diretti contro lo stesso;

b) Vachadze Nukri è munito di regolare passaporto ed i suoi effetti personali non contenevano refurtiva o strumenti da scasso;

c) Chogovadze Tarieli è immune da precedenti penali, la sua presenza nel b b dove è stato trovato è risalente solo a qualche giorno prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine ed a ciò si aggiunge che non è stata rinvenuta refurtiva nella stanza a lui assegnata;

d) non è provata la partecipazione di Talakhadze Irakli ai reati contestati e lo stesso ha potuto comprendere le accuse solo grazie ad un interprete presente all’udienza di convalida. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (artt. 274, lett. b e c, cod. proc. pen.). Deduce la difesa dei ricorrenti che il G.i.p. ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari utilizzando formule stereotipate, quali la mancanza di fissa dimora, l’asserita pericolosità sociale e l’abitualità nella commissione di reati contro il patrimonio senza tenere conto che il pericolo di reiterazione delle condotte deve essere concreto ed attuale nonché del fatto che Chogovadze Tarieli è immune da precedenti penali. 2.3. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. per vizio di proporzionalità e di motivazione sulla disposta misura cautelare carceraria difettando qualsiasi motivazione in ordine all’adeguatezza di misure cautelari meno afflittive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che si andranno ad evidenziare.

2. Occorre, infatti, prendere le mosse dalle conclusioni contenute nell’atto di impugnazione nel quale si è chiesto testualmente l’annullamento dell’ordinanza impugnata «per la ritenuta violazione di cui al capo 1, artt. 81, 110, 648 cod. pen., capo 2 artt. 110, 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.» per «vizio di motivazione, per essere l’ordinanza fondata in punto di gravità indiziaria solo su supposizioni ed in relazione alle esigenze cautelari vi è assenza di motivazione sull’idoneità di altre misure cautelari e soprattutto, sull’attualità delle esigenze cautelari».

E’ appena il caso di evidenziare che sebbene nel ricorso vengono indicate -in modo assolutamente generico - delle violazioni di legge, il nucleo dello stesso risulta fondato su dedotti vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura adottata per contenere le stesse. Al di là del fatto che l’ordinanza impugnata è comunque adeguatamente motivata sia con riguardo al grave quadro indiziario nei confronti dei prevenuti, sia in ordine alle esigenze cautelari, legate sia al pericolo di fuga che a quello di reiterazione delle condotte delittuose, e che il G.i.p., contrariamente a quando assume la difesa, ha motivatamente chiarito che per tutti gli indagati l’unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari è quella della custodia in carcere illustrando le ragioni per le quali ogni altra e diversa misura non è da ritenersi idonea, è però necessario ricordare in via preliminare ed assorbente che ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. il ricorso per saltum avverso l’ordinanza cautelare genetica è consentito solo per “violazione di legge” il che determina l’inammissibilità di un atto di impugnazione – come è quello in esame – nel quale vengono sostanzialmente dedotti solo vizi di motivazione mentre le violazioni di legge vengono solo menzionate ma non sviluppate.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati trovansi ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme