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Ordinanza — n. 40684/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and repetition of waived appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40684/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for failing to specify grounds and for relying on waived arguments. The appellant challenged the appellate court's omission of defense arguments, claiming a lack of motivation, while the defense had previously agreed to a settlement limiting review to specific points. The court ruled that since the parties' agreement restricted the cassation judge's cognition to non-waived reasons, the appellant cannot complain about the appellate court's handling of waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic, lacks specific grounds, or reiterates complaints regarding reasons waived by the parties' agreement, as such agreements limit the Supreme Court's cognition to non-waived issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waived appeal reasons generic appeal grounds party agreement limitation omission of motivation motivi di cassazione difetto di motivazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione, oltre ad essere del tutto generica e priva dell'indicazione dei capi e punti impugnati e dei motivi, è stata proposta per motivi non consentiti.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Con sentenza del 16/06/2025, emessa ai sensi dell'art. 599bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 599bis cod. proc. pen
1.Con sentenza del 16/06/2025, emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

re - ORDINANZA AHMETOVICH ROCHI, nato a Sassuolo il 17/02/1989 (C.U.I. 01PWMPF) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 16/06/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 16/06/2025, emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 14/06/2023, esclusa la recidiva, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 61 n. 10, 493ter cod. pen. (capo 3) e 61 n. 5, 628, commi 2 e 3, numeri 1 e 3quinquies cod. pen. (capo 4). 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare le argomentazioni dedotte dalla difesa nei motivi di gravame, ripetendo pedissequamente il percorso motivazionale del primo giudice. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione, oltre ad essere del tutto generica e priva dell'indicazione dei capi e punti impugnati e dei motivi, è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). Il ricorrente non può dunque in alcun modo dolersi dell'omessa motivazione del giudice di appello sui motivi rinunciati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de