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Ordinanza — n. 40683/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40683/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Belvisto Amedeo, nato a Capodrise il 15/04/1962 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/01/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; 1.Con sentenza del 20/01/2025, emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 21/06/2023, esclusa la recidiva, ha condannato Belvisto Amedeo alla pena concordata in relazione al reato di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso a lui ascritto. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di violazione di legge in quanto i giudici di appello non avevano valutato la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 416bis.1, comma 3, cod. pen., che se riconosciuta avrebbe indotto a ritenere incongrua per eccesso la pena concordata dalle pari. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Regesto Legislator

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art. 599bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40683/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non può dunque dolersi di una presunta violazione di legge su motivo cui aveva rinunciato e che, conseguentemente, era stato sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reato continuato tentata estorsione coazione penale inadempimento reiterato adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599bis cod. proc. pen
1.Con sentenza del 20/01/2025, emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

re - ORDINANZA Belvisto Amedeo, nato a Capodrise il 15/04/1962 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/01/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 20/01/2025, emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 21/06/2023, esclusa la recidiva, ha condannato Belvisto Amedeo alla pena concordata in relazione al reato di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso a lui ascritto. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di violazione di legge in quanto i giudici di appello non avevano valutato la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 416bis.1, comma 3, cod. pen., che se riconosciuta avrebbe indotto a ritenere incongrua per eccesso la pena concordata dalle pari. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). Nel caso in esame risulta che con il concordato in appello la difesa aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, esclusi quelli concernenti l'esclusione della recidiva e l'entità degli aumenti irrogati per la continuazione, e quindi vi era stata rinuncia anche al motivo con cui si contestava il diniego da parte del giudice di primo grado dell'attenuante della collaborazione.

Il ricorrente non può dunque dolersi di una presunta violazione di legge su motivo cui aveva rinunciato e che, conseguentemente, era stato sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così