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Sentenza — n. 40483/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and untimely civil party exclusion request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Congias's appeal inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant raised repetitive arguments regarding the timeliness of the complaint and the existence of criminal elements, which the lower court had already addressed. Furthermore, the request to exclude the civil party was deemed untimely as it was raised too late in the proceedings, violating procedural deadlines. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to pay the civil party's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only repetitive grounds already examined by the lower court, and any request to exclude a civil party must be raised immediately upon its first certification, failing which the objection is precluded.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds timely complaint civil party exclusion procedural preclusion costs condemnation criminal procedure irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 79 cod. proc. pen.
Art. 80 cod. proc. pen.
Art. 484 cod. proc. pen.
Art. 491 cod. proc. pen.
art. 641 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 7 settembre 2021 dal Tribunale di Sassari nei confronti di Alberto Congias, per il reato di cui all’art. 641 cod. pen.
art. 124 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7455 del 23/01/2025, Papaianni
Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020
Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv.
Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, Busolin
Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, Andriulo
264113-01; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, Andriulo, Rv.
Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallaro
258129-01; Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallaro, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di Congias Alberto, nato a Nuoro il 30/05/1984 avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione volta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore della parte civile Fratelli Pinna industria casearia Spa avv. Nino Cuccureddu, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna alle spese processuali come da nota allegata; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Cesare Rombi, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 7 settembre 2021 dal Tribunale di Sassari nei confronti di Alberto Congias, per il reato di cui all’art. 641 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Alberto Congias, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 120 e 124 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., con riferimento alla ribadita tempestività della querela, nonostante la conoscenza dello stato di insolvenza venga fatta risalire contraddittoriamente a due date diverse (una delle quali assai risalente nel tempo). 2.2. Violazione dell’art. 641 cod. pen., in relazione alla ribadita sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo.

Si contesta la sussistenza di tutti gli elementi asseritamente costitutivi del reato (esposizione debitoria, non configurabile al momento della stipula, al pari del preordinato proposito di non adempiere; dissimulazione, non dimostrabile richiamando la successiva richiesta di restituzione di cinquecento capi; denuncia di smarrimento di 1716 ovini, una parte dei quali era tuttavia stata trasferita alla società intestata alla moglie). 2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove, a riprova della sussistenza dell’elemento soggettivo, si richiamano la denuncia di smarrimento, la costituzione dell’altra società a cui furono in parte trasferiti gli ovini, la costituzione di un fondo patrimoniale sulla casa e l’occultamento di debiti in realtà non ancora maturati (elementi, secondo la difesa, inidonei a comprovare la consapevolezza del proprio stato di insolvenza e la volontà di sottrarsi all’obbligazione). 2.4.

Violazione degli artt. 74 e 82 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta legittimazione civile di un soggetto diverso da quello indicato nel capo di imputazione.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi reiterativi di doglianze già compiutamente disattese dalla Corte territoriale e, comunque, meramente fattuali e manifestamente infondati.

2. La Corte di appello, quanto alla condizione di procedibilità, ha affermato, condividendo le conclusioni del primo giudice, che la querela, depositata formalmente il 26 ottobre 2018, doveva ritenersi tempestiva, poiché, solo con la ricezione, il 27 luglio 2018, della incongrua diffida da parte di Congias in risposta alla suggerita modifica delle condizioni contrattuali, può ritenersi raggiunta in capo alla persona offesa una conoscenza sufficientemente certa del fatto di reato, restando irrilevanti sul punto i precedenti, parziali motivi di perplessità, nella lunga fase interlocutoria (pp. 23-24).

Questa conclusione, ancorata a precisi dati processuali, è coerente con il tradizionale orientamento di legittimità, secondo il quale – in linea generale – il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954-01. Peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resterebbe a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio; cfr.,Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01). Non emerge alcuna contraddizione con l’altro passaggio motivazionale citato dalla difesa (p. 3 della sentenza di appello), poiché, non solo la data del 24 maggio 2018 è riportata solo riassumendo le dichiarazioni di Congias, ma soprattutto perché il medesimo imputato l’avrebbe ricollegata alla constatazione dell’impossibilità di ottenere i conferimenti pattuiti (circostanza oggettiva, ben diversa dalla condotta dissimulatoria, con l’intento di non adempiere, che costituisce il nucleo dell’imputazione).

3. Il secondo e il terzo motivo, sotto l’abito della violazione di legge e del vizio di motivazione, si limitano a invocare una diversa ricostruzione della vicenda storica, previa nuova ponderazione delle risultanze istruttorie. 3.1. Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, la prova della condizione di insolvenza dell’agente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all’inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell’agente sul punto, quale forma di dissimulazione del proprio stato (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di Gennaro, Rv. 281868-01;Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682-01;

Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514-01). Il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta, sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere accertato anche sulla base di argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, seppure non esclusivamente dal mero inadempimento (Sez. 2, n. 28486 del 10/07/2025, Pastucci, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 4730 del 18/12/2024, dep. 2025, Vartuli, non mass.; Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570-01). 3.2.

Il congruo percorso argomentativo della Corte di appello – scevro di illogicità manifeste e coerente con la piattaforma indiziaria, nonché conforme alla suaccennata giurisprudenza di legittimità, evidenzia, nella pienezza della giurisdizione di merito, - il pregresso stato di insolvenza, quale incapacità – in parte autoprovocata – di far fronte alle obbligazioni assunte, desumibile dalla esposizione debitoria, riscontrata dalla richiesta di restituzione di 500 ovini da parte del proprietario dell’azienda concessa in locazione a Congias e, soprattutto, dal trasferimento di tutti i capi residui ad altra neocostituita società, di cui Congias era mero amministratore e la di lui moglie formale proprietaria; - la condotta consapevolmente dissimulatoria (comprovata dal silenzio maliziosamente taciuto nei confronti del contraente in merito alla illiquidità e alla restituzione dei 500 ovini, nonché ex post, dalla implausibile denuncia di smarrimento di oltre 1700 animali e la difesa contro eventuali aggressioni patrimoniali, mediante la costituzione di un fondo patrimoniale sull’unico cespite ancora a lui intestato).

L’apparato motivazionale dei giudici turritani resta, pertanto, impermeabile allo scrutinio di legittimità.

4. Infine, il quarto motivo – prima ancora che manifestamente infondato, laddove sovrappone indebitamente la nozione di persona offesa (rectius, il soggetto che, nella descrizione dei fatti nella rubrica imputativa, sottoscrisse con Alberto Congias il contratto avente ad oggetto la somministrazione annuale di 700.000 litri di latte ovino crudo) con quella di danneggiato del reato – è inequivocabilmente tardivo. La costituzione della parte civile è stata ammessa all’udienza del 24 luglio 2024, senza contestazioni di sorta. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, deve essere proposta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertamento della regolare costituzione delle parti e il giudice deve decidere immediatamente sull’eccezione; in caso contrario, la contestazione resta preclusa nelle successive udienze, né può essere in seguito riproposta in sede di impugnazione (Sez. 2, n. 7455 del 23/01/2025, Papaianni, non mass.;

Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264-01; Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264113-01; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, Andriulo, Rv. 258129-01; Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallaro, Rv. 250187-01) 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla pa