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Sentenza — n. 40481/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40481/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

Regesto Legislator

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art. 69 cod.pen, art. 99,comma 4 cod.pen; Sentenza — n. 40481/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 -01), condizioni che risultano insussistenti,avendo il primo giudice omesso di effettuare il giudizio di comparazione tra l’attenuante speciale di cui all’art. 648,comma 4, cod.pen. e la recidiva qualificata, parametrando la pena base sul quadro edittale della fattispecie attenuatae operando sulla stessa gli incrementi per la recidiva e la continuazione. 1.1 Sussiste, invece, la denunziata violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuto di non poter emendare l’erroneo computo della pena senza incorrere nel divieto di reformatio in pejusper via della mancata impugnazione sul punto della difesa e del divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, comma 4, cod.pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali sanzione sostitutiva adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod.pen
Luciano Bertoluzza, il quale ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 69 cod.pen.
art. 99,comma 4 cod.pen
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva di cui all’art. 99,comma 4 cod.pen.
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Testo completo

a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale che, in data 9/11/2022, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di ricettazione e, concessa l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. in aggiunta a quella speciale di cui all’art. 648,comma 4, cod.pen., già applicata in primo grado, rideterminava la pena inflitta nella misura di mesi tre, giorni quindici di reclusione ed euro 415,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Luciano Bertoluzza, il quale ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 69 cod.pen. e l’illegalità della pena inflitta. Il ricorrente lamenta che, a fronte dell’erroneo computo della pena effettuato dal primo giudice,il quale, dopo aver riconosciuto l’attenuante speciale dell’art. 648,comma 4,cod.pen. ne aveva omesso il bilanciamento con la contestata e ritenutarecidiva, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla comparazionein difetto di impugnazione sul punto e assumendo l’operatività del divieto di prevalenza dell’attenuante speciale rispetto alla recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99,comma 4,cod.pen. I giudici territoriali hanno omesso di considerare che a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale n. 105/2014non è più sussistente la ritenuta preclusione, successivamente rimossa anche in relazione alla circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen., sicchéi giudici territoriali avrebbero dovuto emendare l’errore del Tribunale evitando di infliggere una pena illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va innanzitutto chiarito che nellaspecie non si verte in ipotesi di pena illegale, avendo questa Corte autorevolmente chiarito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 -01), condizioni che risultano insussistenti,avendo il primo giudice omesso di effettuare il giudizio di comparazione tra l’attenuante speciale di cui all’art. 648,comma 4, cod.pen. e la recidiva qualificata, parametrando la pena base sul quadro edittale della fattispecie attenuatae operando sulla stessa gli incrementi per la recidiva e la continuazione. 1.1 Sussiste, invece, la denunziata violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuto di non poter emendare l’erroneo computo della pena senza incorrere nel divieto di reformatio in pejusper via della mancata impugnazione sul punto della difesa e del divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, comma 4, cod.pen.

Si tratta di argomenti che non persuadono in quanto non tengono conto che la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 105/2014 e 141/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69,comma 4, cod.pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva di cui all’art. 99,comma 4 cod.pen. rispettivamente dell’attenuante speciale ex art. 648,comma 4, cod.pen. e dell’attenuante comune ex art. 62,n. 4 cod.pen. Alla luce dell’avvenuta espunzione dal sistema per effetto delle richiamate pronunce del vincolo al bilanciamento tra circostanze eterogenee, originariamente previsto , i giudic i territoriali av eva no a disposizione lo strumento giuridico specificamente previsto dall’ordinamento per adeguare la pena, tenendo conto degli elementi circostanziali.

Né ha pregio l’assunto circa l’impossibilità di rimuovere l’errore in diritto del primo giudice in difetto di impugnazione dell’imputato, stante la facoltà riconosciuta al giudice d’appello, a norma dell’art. 597,comma 5, cod.proc.pen. e in deroga al principio devolutivo, di procedere quando occorre al giudizio di comparazione, fermo il divieto di reformatioin pejus. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per la determinazione della pena.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Giovanna Verga