Cassation court annuls criminal appeal judgment due to death of defendant extinguishing the crime under Art. 150 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appealed judgment without remittal because the defendant had died, extinguishing the criminal liability. Although the defense argued for acquittal based on procedural violations regarding victim identification and lack of intimidation, the court prioritized the statutory extinction of the crime. The decision was made solely on the ground that the death of the accused rendered the trial moot under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 c.p.; Art. 610, 611 c.p.p.: The death of the accused extinguishes the criminal liability, necessitating the annulment of the judgment without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: GASPARRINI ANTONIO nato a BEVAGNA il 13/08/1940 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MARCO PAOLI, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione ed ha inseguito depositato memoria, con allegata certificazione di intervenuto decesso del ricorrente, chiedendo conseguentemente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 19 Maggio 2020, riducendo la pena irrogata a Gasparrini Antonio per il reato ascritto allo stesso in rubrica (artt. 56, 629 cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Gasparrini Antonio, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge e di norme processuali, con conseguente lesione del diritto di difesa e dell’art. 27 Cost. in considerazione della omessa e corretta individuazione delle persone offese nell’ambito del capo di imputazione; la persona offesa citata nel capo di imputazione, ovvero il legale rappresentante della Raggi S.r.l., non veniva neanche indicata nella lista testi, né sentita in dibattimento; il Tribunale in primo grado, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, senza aver mai prospettato in precedenza la questione nel corso del giudizio, asseriva che le persone offese dovevano essere individuate, in relazione al tenore della contestazione, in Alessi Giuliana e Raggi Mattia; la decisione e il giudizio dovevano ritenersi nulla non avendo tenuto in conto del tenore dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né dell’art. 143 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.2.Violazione di legge e di norme processuali per difetto di correlazione tra sentenza e accusa contestata, sempre in considerazione dell’erronea indicazione delle persone questione mai prospettata nel corso del giudizio e esplicitata dal Tribunale solo all’esito del dibattimento. 2.3.Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione nei suoi elementi costitutivi; era mancata qualsiasi forma di intimidazione e coartazione della volontà attesa la dinamica dei fatti e la successiva rinegoziazione del debito del ricorrente. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa ha depositato memoria in data 23 settembre 2025 depositando certificato di morte del ricorrente in data 25 agosto 2025, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il reato per morte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La produzione documentale della difesa, che attesta l’intervenuto decesso del ricorrente in data 18 agosto 2025, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, attesa la estinzione del reato allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 150 cod. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per morte dell'impu