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Sentenza — n. 40477/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming fraudulent insolvency due to lack of bankruptcy and incomplete debt repayment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, upholding the lower court's finding of fraudulent insolvency against the company's administrators. The defense argued that the company was solvent at the time of the contract and that the bankruptcy agreement extinguished the criminal liability. The court rejected these claims, ruling that the crime requires proof of intent to not perform obligations at the time of contracting, which was established by the defendants' conduct, and that a bankruptcy agreement does not constitute full performance of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 641, comma 2, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The crime of fraudulent insolvency requires proof of intent to not perform obligations at the time of contracting; a bankruptcy agreement does not constitute full performance for the purpose of extinguishing criminal liability.

Parole chiave

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fraudulent insolvency criminal intent bankruptcy agreement debt performance inadmissible appeal contractual obligation criminal liability insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 641, comma 2, cod. pen.
Inoltre i giudici di merito hanno trascurato che, a seguito della riforma della legge fallimentare, il concordato preventivo ha quale presupposto non lo stato di insolvenza ma lo stato di crisi dell’impresa,non necessariamente prodromica dell’insolvenza; 2.3 la violazione dell’art. 641,comma 2, cod.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarat i inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.come da dispositivo.
Art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen.
pello di Bologna in data 14/3/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons.
art. 641 cod.pen
2.Va opportunamente chiarito in risposta ai rilievi formulati nel secondo motivo che la nozione di stato di insolvenza che rileva ai fini dell’integrazione dell’art. 641 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarat i inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.come da dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2288 del 19/11/1969, Mazzarelli
Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri
Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di
269682 – 01) e la relativa prova può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di, Rv.
Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari
281868 –01;Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv.
Sez. 2, n. 4463 del 01/02/1984, Delaini
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Testo completo

pello di Bologna in data 14/3/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; lettala requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena del 17/3/2014, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto di insolvenza fraudolenta concorsualmente ascritto agli imputati in veste di amministratore (Cervi) e socia (Agostini) di Candel s.r.l., confermando le statuizioni civili.

2. Hanno propostoricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione. L’Avv. Giuseppe Basso nell’interesse di Cervi Richard 2.1 La violazione di legge con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Il difensore sostiene che il delitto di insolvenza fraudolenta non sussist e sia sotto il profilo oggettivo, difettando lo stato di insolvenza, che dell’elemento psicologico. Infatti, nell’aprile 2009, allorchéil ricorrente per conto della società rappresentata effettuò l’ordine rimasto inadempiuto presso la Art Fashion, la Candel aveva ampia disponibilità economica per farvi fronte, risultando affidata per 600mila euro, e il mancato pagamento conseguì alla grave crisi economica che interessòin quel periodo il settore tessile e portò il Cervi alle dimissioni nel maggio di quell’anno e all’accesso della compagine al concordato preventivo; 2.2 la violazione del principio di tassatività in quanto la Corte territoriale ha inteso lo stato di insolvenza richiesto quale elemento costitutivo della fattispecie come“situazione di forte difficoltà finanziaria” della società Candel, incidendo sul tenore della norma incriminatrice.

Inoltre i giudici di merito hanno trascurato che, a seguito della riforma della legge fallimentare, il concordato preventivo ha quale presupposto non lo stato di insolvenza ma lo stato di crisi dell’impresa,non necessariamente prodromica dell’insolvenza; 2.3 la violazione dell’art. 641,comma 2, cod.pen. per avere la sentenza impugnata ritenuto che la conclusione del concordato non esclude il danno per la Fashion in considerazione del minimo pagamento percentuale delle fatture emesse. Secondo il difensore, poiché la positiva conclusione del concordato determina ex legel’estinzione delle obbligazioni, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare in conformità, riconoscendo la forza vincolante dell’omologa per tutti i creditori, impossibilitati a far valere la differenza tra il credito vantato e quello liquidato. 3.L’Avv.

Massimo Scantamburlo nell’interesse di Agostini Paola, socia della Candel e partecipe alle trattative sfociate nell’ordine effettuato presso la sede di Art Fashion, ha articolato tre motivi che denunziano doglianze sovrapponibili a quelle del coimputato Cervi, cui si rimanda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi non meritano accoglimento in quanto sostenuti da motivi manifestamente infondati. 1.1 Il primo comune motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di insolvenza fraudolenta è reiterativ o di censure analiticamente scrutinat e e disattese fin dal primo grado con una motivazione che non presta il fianco a rilievi per correttezza giuridica e congruenza logica. Infatti,alla stregua della ricostruzione fattuale del primo giudice (pag. 1-3), fatta propria dalla Corte di merito, i contatti tra la Candel e la Art Fashion si svolsero nel periodo aprile-giugno 2009 ed avevano ad oggetto una fornitura di filati per circa 54mila euro da commercializzare con il marchio Marisamonti; vi furono a tal fine vari incontri tra le parti nel corsodei quali il Cervi aveva in particolare fatto menzione ai progetti di ampliamento dell’attività della società acquirente mentre la Agostini ostentava sicurezza economica presentandosi a bordo di “lussuosi fuoristrada”.

Le fatture inadempiute furono emessetra giugno e settembre 2009 e la merce interamente consegnata entro il 24 luglio 2009. A fronte di tanto il Cervi, in precedenza responsabile commerciale della Candel e quindi amministratore della stessa, a fine maggio 2009 in ragione delle difficoltà finanziarie in cui versava la società rassegnava le proprie dimissioni dalla carica, c ui faceva seguito la messa in liquidazione e la proposta di concordato preventivo con pagamento dei crediti chirografari nella misura del 9.26%omentre a fine luglio veniva costituita la soc.

Marisamonti, amministratore lo stesso Cervied operante nel medesimo settore, che stipulava un fitto d’azienda con la Candel, di fatto svuotata dei cespiti attivi e gravata da tutte le passività aziendali.In siffatto contesto la conforme valutazione dei giudici territoriali in ordine alla mala fede dei ricorrenti, che,consapevoli delle precarie condizioni della società e già proiettati sulla prossima formazione di una nuova compagine(come denotato dal riferimento nella fase delle trattative alla commercializzazione dei filati acquisiti con il marchio Marisamonti), contraevano l’obbligazione nella certezza del successivo inadempimento , è insuscettibile di censura, trattandosi di un apprezzamento di merito aderente agli esiti processuali e sostenuto da congrua motivazione, non scalfita dalle generiche deduzioni difensive in ordine alla generale crisi di settore e all’esistenza di un affidamento bancario che solo sulla carta avrebbe garantito il pagamento. 2.Va opportunamente chiarito in risposta ai rilievi formulati nel secondo motivo che la nozione di stato di insolvenza che rileva ai fini dell’integrazione dell’art. 641 cod.pen. non è riconducibile all’omologoconcetto civilistico né più specificamente a quello proprio della legge fallimentare, descrivendo , i nvece , l ’ effettiva incapacità del debitore di garantire il soddisfacimento del credito sia in via generale che con riguardo alla singola obbligazione contratta.

Ladistinzione invocat a dai difensori tra stato di insolvenza e condizion e di crisi dell’impresa risulta,pertanto, non pertinente ai fini delle valutazioni che impegnano il giudice penale, chiamato a valutare l’incapacità della società o del singolo di far fronte alle obbligazioni al momento della loro assunzione a prescindere dalle ragioni, strutturali o occasionali, alla base della crisi di liquidità. Per costante giurisprudenza di questa Corte la fattispecie ex art. 641 cod.pen. tutela l'interesse patrimoniale inerente ad un'obbligazione contrattuale di dare e colpisce la frode di chi è tenuto alla prestazione, ma sin dalla stipula del contratto aveva il proposito di non adempiere l'obbligazione, manifestato attraverso il nascondimento di intenzioni, qualit à personali o avvenimenti, lesivo della buona fede negoziale(Sez. 2, n. 2288 del 19/11/1969, dep. 1970, Mazzarelli, Rv. 115241 -01).

Questa Corte ha, infatti, in più occasioni precisato che, ai fini della configurabilità del reato di insolvenzafraudolenta, può assumere ri lievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito dinon adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri, Rv. 269682 – 01) e la relativa prova può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Di, Rv. 281868 –01;Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514 –01).

Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi, disattendendo il gravame difensivo in punto di sussistenza dell’illecito sulla base di una esauriente e logica lettura delle emergenze processuali. 3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo i difensori l’omologa del concordato preventivo con liquidazione del credito in favore della parte civile nella misura convalidata in sede giudiziaria realizzerebbe un’ipotesi di adempimento rilevante ai sensi dell’art. 641,comma 2, cod. pen. che avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del reato.

Questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, secondo cui la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 641, comma secondo , cod. pen. presuppone l’integrale adempimento dell'obbligazione, e non può estendersi alle altre cause di estinzione dell'obbligazione stessa, non essendo consentita in tale materia l'interpretazione estensiva o analogica (in fattispecie di intervenuta risoluzione consensuale del contratto con restituzione della merce ricevuta dall'imputato in adempimento del medesimo, Sez. 2, n. 4463 del 01/02/1984, Delaini, Rv. 164178 -01).

2. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarat i inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Giovanna Verga