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Ordinanza — n. 40437/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility when parties waived recidiva and generic mitigation in plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant attempted to raise arguments regarding the evaluation of generic mitigation and recidiva that had already been waived. The lower court had granted a plea bargain where the parties agreed to substitute generic mitigation for contested recidiva, thereby limiting the scope of review. The Supreme Court ruled that since the appellant voluntarily renounced these specific grounds during the settlement, they cannot now challenge the appellate judgment on those same points.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if it renews grievances regarding motives that the parties have already renounced in a plea agreement, as such agreements limit the appellate court's cognition to non-waived grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds plea bargain generic mitigation recidiva substitution de plano dismissal procedural waiver recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.
3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Con sentenza del 07/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
Art. 648 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con sentenza del 07/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

re - ORDINANZA Varlese Ciro, nato a Napoli il 01/06/1962 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/10/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 07/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07/01/2025, concesse le generiche equivalenti alla recidiva, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e di escludere la recidiva contestata. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). L'odierno ricorrente non può dunque in alcun modo denunciare vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto le generiche e la recidiva – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio che prevedeva il giudizio di equivalenza proprio tra generiche e recidiva. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de