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Ordinanza — n. 40434/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for rescission of judgment due to lack of statutory grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40434/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's request for rescission of the final judgment inadmissible on procedural grounds. The appellant argued that failure to receive a notice for the cassation hearing constituted a legal defect warranting rescission, but the Court found this was merely a factual error. The Court ruled that such errors must be challenged via a separate extraordinary appeal for factual error, not rescission, and that the lower court correctly applied the summary procedure for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: Rescission of judgment is strictly limited to judgments rendered in absence or without legal prerequisites; factual errors regarding notification must be raised through the extraordinary appeal for factual error, not rescission.

Parole chiave

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rescission of judgment extraordinary appeal factual error summary procedure notification defect cassation appeal procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis cod. proc. pen.
La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen. può essere richiesta unicamente dal soggetto che sia stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti di legge e tale status non si rinviene nel giudizio di cassazione.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
In maniera corretta, la Corte di appello ha evidenziato che l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione poteva semmai integrare un errore di fatto che poteva essere fatto valere col diverso rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.
Art. 127 cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
Come detto, infatti, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello “senza formalità di procedura” ai sensi e per gli effetti dell'art. 610 c.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 25/11/2024, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo il concordato proposto dalle parti, ha condannato Salvatore Graziano Biundo alla pena concordata per il reato a lui ascritto.
art. 629-bis cod. proc. pen
La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 09/10/2025 la Corte di appello ha rigettato l'istanza, rilevando che non si trattava di una delle ipotesi in cui si poteva procedere alla rescissione del giudicato e che l'omessa notifica poteva semmai essere fatta valere con ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
Come detto, infatti, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello “senza formalità di procedura” ai sensi e per gli effetti dell'art. 610 c.
art. 127 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 15276 del 18/03/2025, Pepini
Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino
Ed invero, come più volte ribadito da questa Suprema Corte è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024
5.3 Tale inammissibilità va dichiarata de plano – (cfr Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

re - ORDINANZA Biundo Salvatore Graziano, nato a Gela il 24/12/1980 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25/11/2024, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo il concordato proposto dalle parti, ha condannato Salvatore Graziano Biundo alla pena concordata per il reato a lui ascritto. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore. Con ordinanza del 16/07/2025 la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con procedura de plano, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Il 03/10/2025 il Biundo, a mezzo il suo difensore munito di procura speciale, ha avanzato alla Corte di appello Caltanissetta istanza rescissione giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo che non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione di cui si è detto.

3. Con ordinanza del 09/10/2025 la Corte di appello ha rigettato l'istanza, rilevando che non si trattava di una delle ipotesi in cui si poteva procedere alla rescissione del giudicato e che l'omessa notifica poteva semmai essere fatta valere con ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 16/07/2025.

4. Avverso quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge processuale, in quanto la Corte di appello aveva errato nel ritenere insussistenti i presupposti per la rescissione del giudicato posto che la difesa non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 610 cod. proc. pen.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, in quanto manifestamente infondato facendo applicazione del principio secondo cui in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 15276 del 18/03/2025, Pepini, Rv. 287968 - 01). 5.1.

La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen. può essere richiesta unicamente dal soggetto che sia stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti di legge e tale status non si rinviene nel giudizio di cassazione. In maniera corretta, la Corte di appello ha evidenziato che l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione poteva semmai integrare un errore di fatto che poteva essere fatto valere col diverso rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Ed invero, come più volte ribadito da questa Suprema Corte è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv. 279493 – 01). 5.2 Tuttavia il ricorso è, manifestamente infondato anche se considerato come ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in quanto la dedotta violazione di legge è palesemente inesistente. Come detto, infatti, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello “senza formalità di procedura” ai sensi e per gli effetti dell'art. 610 c. 5- bis cod. proc. pen.

Tale disposizione, come è noto, prevede che la procedura “senza formalità” (cioè de plano) può essere adottata, tra l'altro, contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc, pen. (cd concordato in appello), come era pacificamente la sentenza emessa nei confronti del Biundo. E' quindi evidente che, essendo stato (correttamente) il ricorso trattato con procedura de plano, non vi era necessità di fissare alcuna udienza e il difensore non aveva diritto ad alcun avviso – neppure quello di cui all'art.610 comma 1 cod. proc. pen. che riguarda i soli ricorsi inammissibili, ma diversi da quelli elencati al comma 5-bis –.

Conseguentemente non vi è stata alcuna omessa notificazione e alcun errore di fatto. Anche il ricorso straordinario è dunque inammissibile in quanto manifestamente infondato. 5.3 Tale inammissibilità va dichiarata de plano – (cfr Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368 – 01, la quale ha affermato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura "de plano" in motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio) –.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua