Cassation annuls appeal court sentence for lack of specific reasoning on alternative penalty choice under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's sentencing decision regarding Giovanni Colucci due to a lack of specific reasoning on the choice of alternative penalty. While the appeal court reduced the sentence, it failed to explicitly evaluate the defendant's request for public utility work or justify why home detention was chosen over other options. Consequently, the case was remitted to another section of the Bari Court of Appeal to provide the required motivation under Article 133 of the Penal Code, whereas the appeal by Michele Pepe was declared inadmissible for being too generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a defendant requests an alternative penalty, the court must explicitly evaluate the request and provide specific reasons for choosing a particular alternative, as a generic statement of congruence is insufficient when the penalty is not close to the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente SENTENZA Suiricorsi propost i da: 1.Colucci Giovanni nato a Triggiano il 19/12/1986, rappresentato e assistito di fiducia dall’avv. Alessandro Sisto 2. Pepe Michele nato a Mola di Bari il 15/04/1987, rappresentato e assistito di fiducia dall’avv. Lorenzo Incardona avverso la sentenza emessa in data 20/02/2025 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte con le quali laSostitutaProcuratrice generale, Simonetta Ceccarelli, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Colucci con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari e la declaratoria di inammissibilità del ricorsoproposto da Pepe Michele; lette le conclusioni scritte depositate in data 11/11/2025 dall’avv.
Alessandro Sisto, difensore del ricorrente Colucci Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso; dato atto che l’avv. Lorenzo Incardone, difensore del ricorrente Pepe Luciano, non ha depositato conclusioni scritte
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17/05/2022 dal Tribunale di Bari, confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata dall’avere commesso il fatto in più persone riunite e -valutate le già riconosciute circostanze attenuanti generichecon giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti - rid eterminava la pena inflitta a Giovanni Colucci e Michele Pepe in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, sostituita con la sanzione della detenzione domiciliare per uguale durata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Colucci, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) , cod. proc. pen, la violazione de gli artt. 20-biscod. pen. e 58 legge n. 689 del 1981 e l’assenza grafica di motivazione in ordine alla individuazione della pena sostitutiva da applicare. Deduce la difesa ricorrente che la Corte di appello, dopo avere rideterminato la pena detentiva nei confronti dell’imputato in due anni e quattro mesi di reclusione, ha immotivatamente sostituito tale sanzione con la detenzione domiciliare ancorchè fosse stata richiesto, in caso di pena inferiore ai tre anni di reclusione, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo allegando la dichiarazione di disponibilità di una associazione di volontariato.
Il Collegio di merito ha omesso di esplicitare i motivi che giustificavano la scelta della detenzione domiciliare e le ragioni ostative alla meno afflittiva sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, onere argomentativo testualmente previsto dall’art. 58 legge n. 689 del 1981 e, del resto, affermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza impugnata vi è un riferimento all’entità della pena irrogata ed ai precedenti penali indicati come risalenti nel tempo, ma tali dati sono stati richiamati al solo fine di giustificare la sostituzione della pena detentiva,ma non per spiegare l’individuazione della sua tipologia.
Del resto, il notevole lasso di tempo di ben 17 anni intercorso tra il reato contestato (commesso nel 2008) ed il giudizio di appello senza commettere alcun ulteriore illecito avrebbe dovuto essere preso in considerazione al fine di valutare l’idoneità della invocata pena sostitutiva.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche Michele Pepe, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, l’omessa motivazione in ordine alla entità della pena come rideterminata dalla Corte di appello che è eccessiva e priva della indicazione dei criteri che sottendono alla sua quantificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va preliminarmente evidenziato che la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dei ricorrent i per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (fattispecie rientrante nel “catalogo” dei reati di cui all’art. 4-bisord. pen.) ed ha applicato ad entrambi gli imputati la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, pur ostandovi l’espresso divieto contenuto nel disposto dell’art. 59, comma 1,lett. d, legge 24 novembre 1981 n. 689. Si è dunque al cospetto di una pena “illegale”, in quanto diversa da quella prevista dal sistema sanzionatorio.
A ciò non può, tuttavia, porsi rimedio poiché, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore che, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non è emendabile nècon le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale di questa Corte di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di porre riparo in sede di legittimità alla illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius(Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510-01;
Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02; Sez. 2,n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01). Occorre dunque procedere all’esame dei ricorsi.
2. E’ fondato l’unico motivo dedotto nell’atto di impugnazione proposto nell’interesse di Giovanni Colucci. 2.1. L’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", espressamente stabilisce: “1.Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
2. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.
3. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi, giusto il disposto normativosopra richiamato, con l'osservanza dei criteri dell'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (cfr.
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01, in motivazione;Sez. 1, n. 2024 del 06/03/2024, non mass.; Sez. 1, n. 1559 del 26/10/2023, dep. 2024, Almi,non mass.; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853-01con riferimento allepene sostitutive ante novella d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Ne deriva che il giudizio formulato a seguito di richiesta di sostituzione della penanon può prescindere dal riferimento agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e alla formulazione di una motivazione congrua e adeguata, con conseguente possibilità di ricorrerein sede di legittimità avverso il provvedimento connotato da un vizio di motivazione. 2.2.
Nel caso di specie, la Corte di appello non ha compiutamente motivatoal riguardo, omettendo di valutare la richiesta del lavoro sostitutivo avanzata dall’imputato e di motivare la scelta della individuazione della pena sostitutiva; nella sentenza impugnata manca, inoltre,l’indicazione degli eventuali fattori a ciò ostativie nulla viene esplicitato in ordine alle ragioni della ritenuta idoneità della sola detenzione domiciliare sostitutiva al reinserimento socialedell’imputato. 2.3. Ne consegue l’annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che colmerà il rilevato vuoto motivazionale, attenendosi ai richiamati principi.
3. E’ invece inammissibile, per assoluta genericità,l’unico motivo dedotto nel ricorso proposto nell’interesse di Michele Pepe. La Corte di appello ha notevolmente ridimensionato la sanzione inflitta dal giudizio di primogrado ritenendo congrua una sanzione base (pari ad anni tre mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa) che assai poco si discosta dal minimo edittale vigente all’epoca del fattoe riconoscendo altresì le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Va in proposito ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice, come nel caso di specie, dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288- 01;
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153-01), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n.12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 4.Alla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di Michele Pepe, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Colucci Giovanni limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di Pepe Michele che condanna al pagamento delle spese p