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Sentenza — n. 40426/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal sentence on theft and money laundering due to expired prescription period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General requested the annulment of the Rome Court of Appeal's decision declaring the defendants exempt from prosecution due to prescription. The Court found that the aggravated recidivism circumstance extended the maximum prescription term for the money laundering charge to 22 years and 2 months, meaning the period had not yet expired in 2025. Consequently, the Court annulled the appeal judgment regarding the money laundering charge and remitted the case for a new trial, while leaving the decision on the aggravated theft charge intact.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: Aggravated recidivism extends both the minimum and maximum prescription terms for the underlying crime, and the expiration date is calculated based on the date of consummation of the offense.

Parole chiave

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criminal prescription aggravated recidivism money laundering statutory limitation remittal for new trial prescription period calculation Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 , lett.
Art. 157, comma secondo, cod. pen.
pen, la violazione dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento al delitto di ricettazione.
Art. 161, comma secondo, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, exart. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idemsostanziale o dell'art.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ( Sez.
Art. 4 del Protocollo n.7 della CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idemsostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n.7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ( Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv.
Sez. 1, n. 36258 del 07/11/2020, Lattanzi
Sez. 1, n. 36258 del 07/11/2020, Lattanzi, Rv.
Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore
280059-01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv.
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello
278058- 01;Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv.
Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Dongarrà
275821 - 01 ; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Dongarrà, Rv.
Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Palombella
275639-01;Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Palombella, Rv.
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto dellaprescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
285267-01;Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv.
Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli
Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi
272015 - 01 ; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv.
Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco
271802-01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv.
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma avverso la sentenza emessa in data 26/05/2025 dalla Corte di appello di Roma nei confronti di Magrelli Emanuele nato a Roma il 03/01/1972 e di Morelli Mirko nato a Roma il 07/03/1977 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate dal la S ostitut a Procurat rice generale, Simonetta Ceccarelli che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) di imputazione con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio; lette le conclusioni scritte depositate in data 20/10/2025 dall’avv.

Giancarlo Di Giulio, difensore dell’imputato Magrelli Emanuele, che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che l’avv. Palmiero Andrea, difensore dell’imputato Morelli Mirko, non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in data 31/05/2016 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Emanuele Magrelli e Mirko Morelli, imputati per i delitti di furto aggravato e di ricettazione, essendo entrambi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 , lett. b ) , cod. proc. pen, la violazione dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento al delitto di ricettazione. Deduce il ricorrente che – tenuto conto della recidiva contestata a Magrelli nella forma reiterata, specificae infraquinquennale e di quella reiterata e specifica contestata a Morelli– il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art.648 cod. pen., accertato il 10/11/2011, non era ancora decorsoal momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilricorso è fondato.

2. La consolidata la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la recidivareiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della determinazione del termine diprescrizione, anche qualora nel giudizio di comparazione con le concorrenti circostanze attenuanti sia stata considerata equivalenteovvero, come nel caso di specie, subvalente,in quanto l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ( Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01;

Sez. 1, n. 36258 del 07/11/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058- 01;Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 01 ; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Dongarrà, Rv. 275639-01;Sez. 6, n. 39849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483-01). Va altresì richiamato il principio, altrettanto consolidato , per il quale larecidiva reiterata, sempre in ragione della sua natura di circostanza a d effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, exart. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, exart. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idemsostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n.7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto dellaprescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01;Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01;Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017,dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 - 01 ; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802-01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214-01).

3. Tanto premesso, per il reato di ricettazione di cui al capo B), accertato e consumato il 10 novembre 2011 e cioè lo stesso giorno di perpetrazione del furto che ne costituisce il reato presupposto (si veda la pag. 2 della sentenza di primo grado), il termine di prescrizione massimo (in ragione delle intervenute cause interruttive) è pari ad anni ventidue, mesi duee giorni venti (termine ordinario di anni dieci, aumentato di 2/3 pari a d anni tredici e mesi quattro , ulteriormente aumentato di 2/3, per arrivare alla misura finale sopra indicata). Detto termine, avuto riguardo alla data di consumazione del reato e della recidiva qualificata ritenuta, ha iniziato adecorrere dal giorno 1 0/11/20 1 1 e verrà a scadenza, nei confronti di entrambi gli imputati, soltanto in data 30/01/2034, anche senza considerare eventuali cause di sospensione ex lege.

4. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al reato di ricettazione di cui all’addebito sub B) di imputazione, con rinvio per nuovo giudizio su detto capo ad altra sezione della Corte di appello di Roma P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Magrelli Emanuele e di Morelli Mirko limitatamente al reato di ricettazione e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Cos