Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacks standing after legislative reform changed who can file appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and a fine. The appellant, Sabri Sakka, personally filed the appeal against his conviction for aggravated property damage, arguing for a retrial. The court ruled that the appeal was invalid because the defendant no longer possessed the legal standing to file such appeals following a 2017 legislative amendment to the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible if filed by a person who, due to legislative modifications, no longer holds the requisite standing to initiate the remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKKA SABRI (CUI 030VQGE) nato in Tunisia il 26/03/1979 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con La sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, emessa il 14 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggravato.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. ha
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11