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Ordinanza — n. 40068/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects a final order's material error regarding state-funded legal aid payment recipient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a final criminal order. The original decision omitted the civil party's admission to state-funded legal aid, incorrectly directing payment to the defendant instead of the State. The court ruled that such clerical mistakes in final judgments can be rectified by the issuing judge under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 110 D.P.R. 115/2002: Final judgments containing material errors regarding the recipient of state-funded legal aid payments may be corrected by the original issuing judge.

Parole chiave

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material error correction state funded legal aid final order rectification Erario payment recipient procedural law amendment correzione di errore materiale ritiro della domanda di revisione patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Richiede exart. 130 cod. proc. pen., il difensore della suddetta parte civile, la correzione dell’errore materiale ravvisabile nel suddetto dispositivo, laddove omette di indicare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le conseguenti statuizioniin tema di distrazione in favore dell’Erario.
Art. 110 D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019
Per mero errore materiale, in effetti, non si è considerato che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di modo, correttamente, il pagamento va disposto in favore dello Stato medesimo (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep.
Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017
Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Morrel, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Palombi Patrizia,nata a Roma il 04/08/1977 nel procedimento a carico di Grisanti Daniele, nato a Roma il 19/09/1984 avverso l’ordinanza del 21/06/2024 dellaCorte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendola correzione dell’errore materiale del dispositivo, inserendo, dopo il nome “Patrizia Palombi” e prima delle parole “che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge”, la dizione “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 110, D.P.R. 115/2002”. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di cassazione, con sentenza del 21 giugno 2024 (R.G.N. 8358- 2024), per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Daniele Grisanti, condannando l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Patrizia Palombi e provvedendo direttamente alla loro liquidazione.

2. Richiede exart. 130 cod. proc. pen., il difensore della suddetta parte civile, la correzione dell’errore materiale ravvisabile nel suddetto dispositivo, laddove omette di indicare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le conseguenti statuizioniin tema di distrazione in favore dell’Erario.

3. Per mero errore materiale, in effetti, non si è considerato che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di modo, correttamente, il pagamento va disposto in favore dello Stato medesimo (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01);

4. È dunquepossibile rettificare il refuso. Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Morrel, Rv. 271915- 01). P.Q.M Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 30745del 21 giugno 2024 nei confronti di Grisanti Daniele nel senso che dopo le parole “ dalla parte civile Palombi Patrizia ” siano inserite le parole : “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo il pagamento in favore dello Stato”. Così deciso il 28 novembre 2