Cassation Court corrects a final order's material error regarding state-funded legal aid payment recipient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a final criminal order. The original decision omitted the civil party's admission to state-funded legal aid, incorrectly directing payment to the defendant instead of the State. The court ruled that such clerical mistakes in final judgments can be rectified by the issuing judge under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 110 D.P.R. 115/2002: Final judgments containing material errors regarding the recipient of state-funded legal aid payments may be corrected by the original issuing judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Palombi Patrizia,nata a Roma il 04/08/1977 nel procedimento a carico di Grisanti Daniele, nato a Roma il 19/09/1984 avverso l’ordinanza del 21/06/2024 dellaCorte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendola correzione dell’errore materiale del dispositivo, inserendo, dopo il nome “Patrizia Palombi” e prima delle parole “che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge”, la dizione “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 110, D.P.R. 115/2002”. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di cassazione, con sentenza del 21 giugno 2024 (R.G.N. 8358- 2024), per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Daniele Grisanti, condannando l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Patrizia Palombi e provvedendo direttamente alla loro liquidazione.
2. Richiede exart. 130 cod. proc. pen., il difensore della suddetta parte civile, la correzione dell’errore materiale ravvisabile nel suddetto dispositivo, laddove omette di indicare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le conseguenti statuizioniin tema di distrazione in favore dell’Erario.
3. Per mero errore materiale, in effetti, non si è considerato che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di modo, correttamente, il pagamento va disposto in favore dello Stato medesimo (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01);
4. È dunquepossibile rettificare il refuso. Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Morrel, Rv. 271915- 01). P.Q.M Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 30745del 21 giugno 2024 nei confronti di Grisanti Daniele nel senso che dopo le parole “ dalla parte civile Palombi Patrizia ” siano inserite le parole : “ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo il pagamento in favore dello Stato”. Così deciso il 28 novembre 2