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Sentenza — n. 40066/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual criticism of the lower court order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40066/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were insuperably generic and failed to offer concrete criticism of the contested order. The appellant, Wadia Mtiraoui, challenged the detention order solely by questioning the weight of evidence without addressing specific procedural errors. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are insuperably generic and fail to move any specific criticism against the contested order.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds custody in prison procedural law specific criticism domanda d'asilo di cittadino etiope procedura di ricusazione revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 273 cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazioneil suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, stringato motivo di impugnazione, con cuilamenta, sotto il profilo della violazione dell’art. 273 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 273 cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazioneil suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, stringato motivo di impugnazione, con cuilamenta, sotto il profilo della violazione dell’art. 273 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Mtiraoui Wadia,nato in Tunisia il 26/03/1999 avverso l'ordinanza del 23/06/2025 del Tribunaledi Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di Tribunale del riesame, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bresciain data 2 maggio 2025 , che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Wadia Mtiraoui in relazione al reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazioneil suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, stringato motivo di impugnazione, con cuilamenta, sotto il profilo della violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., l’insussistenza della gravità indiziaria, per come illustrata nel provvedimento genetico.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmente generici, laddove non muove in concreto alcuna censura specifica all’ordinanza impugnatae incentra le proprie brevi riflessioni solo sull’apparato motivazionale del provvedimento genetico.

4. Dalla declaratoria di inammissibilitàdiscende, ai sensi dell ’ art . 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidataequitativamente, v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo .

5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 novembre 2025.