Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40064/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention citing insufficient evidence of guilt and lack of new factual grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain the defendant's pre-trial detention. The appellant argued that the trial court's reasoning regarding the weight of circumstantial evidence was contradictory and failed to consider mitigating factors like his employment history. The court rejected these claims, ruling that the defense's arguments merely requested a different weighing of existing evidence without presenting new facts or legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: An appeal challenging the sufficiency of reasoning regarding circumstantial evidence is inadmissible if it merely asks for a different assessment of facts already examined without alleging specific errors in the application of law or the introduction of new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention circumstantial evidence inadmissible appeal procedural logic proportionality of measures traffico aggravato di stupefacenti rapina qualificata attività criminosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 274 cod. proc. pen.
Violazione dell’art. 274 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
art. 274 cod. proc. pen
Violazione dell’art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati
Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna
Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv.
Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa
267785-01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa,Rv.
Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi
Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi,Rv.
Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza
286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di D’Arpa Salvatore,nato a Palermo il 04/02/1994 avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del Tribunaledi Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; sentite le richieste del Sostituto Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni deldifensore del ricorrente, avv. Teresa Re , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 14 maggio 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Salvatore D’Arpa in relazione ai reati di cui concorso in rapina aggravata, in ricettazione e detenzione e porto di armi comuni da sparo.

2. Ricorre per cassazione Salvatore D’Arpa , a mezzo del proprio difensore, articolando duemotivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di gravità indiziaria. Il Tribunale si sarebbe limitato a ripercorrere le insufficienti argomentazioni del provvedimento genetico in ordine alla individuazione dell’indagato quale concorrente nei delitti provvisoriamente ascritti sulla base delle caratteristiche ricavabili dalle videoregistrazioni di sicurezza (da ritenersi quantomeno approssimative) e dall’analisi del traffico telefonico del ricorrente e del coindagato Bernardini (non decisiva, dato che le sommarie informazioni reseda un congiunto avrebbero offerto una ragionevole spiegazione dei movimenti ipotizzati e che altri dialoghi intercettati farebbero dubitare dell’esclusivo possesso del cellulare di servizio in capo a D’Arpa). 2.2.

Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., per quel che concerne la ribadita sussistenza delle esigenze cautelari, ricollegata esclusivamente alle modalità commissive, pretermettendo la distanza temporale tra il fatto e l’emissione della misura, gli assai risalenti precedenti penali e l’attuale attività lavorativa, indice di adesione a modelli sociali positivi e di disponibilità di redditi adeguati.

3. All’odierna udienza camerale , le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La denuncia di unvizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in primo luogo, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle doglianzeche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono – come nel caso di specie – nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 -01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 , Contarini, Rv. 261400-01). A fronte del congruo apparato argomentativo che, disattendendo adeguatamente le deduzioni difensive (schiettamente fattuali),registra la gravità, precisione e concordanza della piattaforma indiziaria (cfr. pp. 4-7, in ordine alla compatibilità delle caratteristiche somatiche dell’indagato, ben noto alle Forze dell’Ordine, con uno dei rapinatori, immortalato dalla videosorveglianza; alla ricostruzione del percorso seguito fino al luogo del delitto da D’Arpa e da Bernardini, sulla base dei tabulati telefonici; dall’improvvisa disponibilità economica successiva alla commissione dei reati per cui si procede), i profili di censura articolati nel ricorso circa la rilevanza e concludenza dei dati probatori, pur investendo formalmente la motivazione, si limitano a sollecitare una diversa ponderazione della piattaforma indiziaria.

Il primo motivo non è, dunque, consentito.

3. Del pari, quanto alle necessità cautelari, il Tribunale, nel condividere le riflessioni del primo giudice, ha ragionevolmente evidenziato la pregnanza prognostica delle brutali e professionali modalità commissive e il mancato effetto dissuasivo delle precedenti condanne, definitivamente riscontrate dall’ammissione – captata dagli inquirenti – di una perdurante disponibilità alla commissione di rapine. 3.1. D’altronde, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, di modo che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati,Rv. 285217-01;

Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa,Rv. 254936-01). Il secondo motivo risulta, quindi, generico, in quanto privo di un effettivo confronto con il provvedimento impugnato, e manifestamente infondato in punto di diritto. 3.2. Giova, infine, nota re , ob iter (posto che non risultano dedotti specifici motivi di ricorsoper quel che riguarda la scelta e la proporzionalità della misura concretamente applicata), come la posizione processuale di ciascun coindagato sia del tutto autonoma, poiché l e valutazion i da esprimere in parte qua si fonda no anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, cosicché ben potrebberisultare giustificata l’adozione di regimi difformi ( cfr.

Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi,Rv. 286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02).

4. Il ricorso deve,pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, valutatii profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), della somma di euro 3.000in favore della Cassa delle ammende. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1