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Sentenza — n. 39995/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39995/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39995/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 17 luglio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un computer portatile di provenienza furtiva, trovato in suo possesso a seguito di un controllo per strada.

Regesto Legislator

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art. 63 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39995/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 17 luglio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un computer portatile di provenienza furtiva, trovato in suo possesso a seguito di un controllo per strada.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente imputazione di furto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati diritto di non autoincriminarsi prova informatica testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 63 cod. proc. pen
Tali dichiarazioni non sarebbero state utilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., sicché avrebbe dovuto essere ritenuta credibile la versione dei fatti resa dal ricorrente in giudizio e non contrastante con quanto riferito dalla vittima del furto, anche in relazione alle modalità di esso.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MLAIKI ZOUHAIR nato il 01/05/1995 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 17 luglio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un computer portatile di provenienza furtiva, trovato in suo possesso a seguito di un controllo per strada.

2. Ricorre per cassazione Zouhair Mlaiki, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come furto essendo inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Si rileva che l'imputato aveva confessato, nel corso del processo, di essere stato l'autore del furto del computer. rtrY Nel respingere tale tesi, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dal ricorrente allorquando era stato sottoposto a controllo, laddove egli aveva precisato che il computer era di sua proprietà. Tali dichiarazioni non sarebbero state utilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., sicché avrebbe dovuto essere ritenuta credibile la versione dei fatti resa dal ricorrente in giudizio e non contrastante con quanto riferito dalla vittima del furto, anche in relazione alle modalità di esso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico.

1. Deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

2. Nel caso in esame, il ricorrente non si è cimentato in alcuna prova di resistenza nel senso descritto dal richiamato principio di diritto, dal momento che la Corte territoriale non ha fondato la condanna solo sulle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del controllo subito all'inizio delle indagini, bensì e principalmente sulle discrasie tra la versione da costui resa nel corso del giudizio di primo grado (una volta che gli erano note le accuse) e quella offerta dalla persona offesa a proposito della circostanza - reputata decisiva con giudizio di merito non manifestamente illogico - che l'automobile da dove il bene era stato sottratto fosse stata chiusa a chiave dalla vittima, secondo la sua versione e, dunque, non poteva essere vero che l'imputato si fosse limitato ad aprire lo sportello del mezzo senza compiere alcuna effrazione, come da lui dichiarato.

Inoltre, la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, non ha creduto alla versione del ricorrente anche in conseguenza delle divergenze tra quanto da lui dichiarato al dibattimento e quanto contenuto in una memoria depositata in giudizio, a proposito delle ragioni che lo avevano portato a commettere il furto (una volta perché ubriaco ed un'altra per sopperire a necessità economiche legate all'acquisto di droga). Di tanto, il ricorso non dà contezza, dimostrando la sua genericità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca