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Sentenza — n. 39993/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal allowing appellate court to apply accessory penalties d'ufficio without public prosecution appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court correctly applied an accessory penalty d'ufficio despite the absence of a public prosecution appeal. The appellant argued this violated the principle of reformatio in peius, but the court held that accessory penalties are not considered aggravating measures under Article 597 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellate court's application of the five-year ban from public offices was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 20 cod. pen.: The principle of reformatio in peius does not prevent the appellate court from applying accessory penalties d'ufficio when the first-instance judgment omitted them, as these are legal consequences of the conviction rather than aggravating measures.

Parole chiave

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reformatio in peius accessory penalties d'ufficio application public offices ban appellate jurisdiction Italian criminal procedure legal consequences reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di diritto, secondo cui, poiché l'art. 597, comma 3, cod.
Art. 20 cod. pen.
non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod.
art. 20 cod. pen
non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka
(Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv.
Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo
210979; (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRAZZANO ANTONIO nato a MANFREDONIA il 30/04/1987 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 19 aprile 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di quattro anni di reclusione oltre alla multa in relazione ai reati di rapina, tentata estorsione e lesione personale.

2. Ricorre per cassazione Antonio Ferrazzano, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, non tenendo conto del divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado, applicato al ricorrente, d'ufficio, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, senza che vi fosse stato appello della parte pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.

1. In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di diritto, secondo cui, poiché l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di interdizione dai pubblici uffici). (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979; (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589 -01).

2. Nel caso in esame, la Corte di appello, con corretta applicazione di tale principio giuridico, invero pacifico da lungo tempo, ha applicato d'ufficio al ricorrente la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per cinque anni, quale effetto ex lege rispetto alla condanna principale alla pena di anni quattro di reclusione, sebbene tale pena accessoria non fosse stata applicata dal giudice di primo grado e non vi fosse stata, sul punto, alcuna impugnazione della parte pubblica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.