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Ordinanza — n. 39991/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses request to add civil party costs due to lack of liquidation request and absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the request to correct the second-instance judgment by adding civil party costs. The civil party, Unipolsai Assicurazioni s.p.a., had not submitted a liquidation request for expenses during the appeal and was absent from the public hearing. Consequently, the court ruled that no costs could be awarded to the civil party, noting that the civil rulings were implicitly confirmed despite the annulment of the criminal part.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: In the absence of a specific request for liquidation of expenses by the civil party and their absence from the hearing, the court cannot award costs to them, even if civil rulings are implicitly confirmed.

Parole chiave

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correction of material error civil party costs liquidation of expenses absence from hearing implicit confirmation of rulings Supreme Court procedure Italian criminal law causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sulla istanza avanzata dalla Corte di Appello di Torino nel procedimento a carico di: IMPROTA FAUSTO nato a NAPOLI il 25/07/1966, con riferimento alla sentenza del 20/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta l'istanza volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe, nella parte in cui, nel dispositivo, non è stata indicata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; rilevato che dal controllo degli atti risulta che la parte civile non aveva avanzato alcuna istanza di liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità ed era assente all'udienza pubblica di trattazione del processo davanti alla Corte di cassazione, sicché nulla deve essere liquidato in suo favore a titolo di spese processuali; che, ad ogni buon conto, la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di secondo grado deve ritenersi implicita nella pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati soltanto i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio ed all'elemento soggettivo del reato, statuizione che ha determinato, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere in difetto di istanza di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso, il 12/