Cassation court dismisses appeal on counterfeit goods conviction for generic and unfounded legal arguments regarding gross counterfeiting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Toriello's appeal inadmissible due to generic and manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the lower court failed to distinguish between gross counterfeiting and simple receipt of goods, and misbalanced mitigating circumstances against recidivism. The court rejected these claims, noting the appellate court correctly identified the distinct nature of the two crimes and provided a reasoned comparison of heterogeneous circumstances as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, and the appellate court's balancing of heterogeneous circumstances is immune from censure if it demonstrates consideration of all relevant statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORIELLO LUIGI nato a NAPOLI il 13/07/1982 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. Sergio Simpatico, ha fatto pervenire rinuncia alla trattazione orale e non è presente;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 23 giugno 2015, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di beni contraffatti recanti il marchio Louis Vuitton.
2. Ricorre per cassazione Luigi Toriello, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. 4, La Corte non avrebbe valutato che i beni in relazione ai quali è stato ritenuto sussistente il reato di ricettazione (semilavorati ed accessori, borchie ed etichette recanti il marchio Louis Vuitton) dovevano essere ritenuti parte integrante delle borse che il ricorrente aveva confezionato, peraltro in maniera talmente grossolana da escludere la sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 473 cod.pen. di cui al capo A), dichiarato prescritto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. In ordine al primo motivo, risulta generico l'assunto difensivo secondo il quale le borse confezionate dall'imputato nella sua fabbrica abusiva con il marchio Louis Vuitton costituissero un falso grossolano. Al contrario, sul punto, la Corte di appello ha precisato che il testimone di polizia giudiziaria che aveva condotto le indagini non aveva affermato che si fosse trattato di un falso grossolano e tanto non era emerso al processo. Ne consegue che il reato di cui all'art. 473 cod.pen. contestato al capo A), è stato correttamente ritenuto sussistente e, per questo, idoneo a porsi come reato presupposto a quello di ricettazione di cui al capo B) per il quale è intervenuta la condanna, essendo stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del primo reato.
Sotto altro profilo, il ricorso confonde l'oggetto della condotta nei due reati. La contraffazione indicata al capo A) aveva avuto ad oggetto 82 borse e 200 sacchetti con il marchio Louis Vuitton. Il reato di ricettazione descritto al capo B), riguarda, invece, come si legge nel capo di imputazione, "1000 semilavorati, 3000 accessori metallici, 33 fodere interne, 50 etichette e 25 metri di tessuto" recanti il medesimo marchio contraffatto della famosa casa di moda. La Corte di appello, sulla base di accertamenti di merito non rivedibili e neanche contestati dal ricorrente, ha ritenuto che tali beni - autonomi rispetto a quelli contraffatti - non potessero essere stati, al contrario delle borse e dei sacchetti, prodotti dal ricorrente, che non era risultato in possesso dei macchinari idonei allo scopo, sicché, in relazione ad essi, è stata affermata la sussistenza della ricettazione.
La decisione è priva di vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.
2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, ha espresso una congrua motivazione sulle ragioni del bilanciamento tra circostanze eterogenee, valorizzando le modalità allarmanti del fatto, quanto a professionalità ed anche i precedenti penali del ricorrente. tal La motivazione è immune da censure. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181;
Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della