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Sentenza — n. 39983/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39983/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 maggio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXresponsabili di rapina aggravata; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di XXXXXXXXX, eccependo: 1.1 violazione degli artt. 178, 179, 420-ter, 691 cod.proc. pen. in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.: XXXXXXXXXXaveva ricevuto la citazione per il giudizio di appello solo in data 6.5.2024 per l’udienza del 22.5.2024, con inosservanza del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601 cod. proc. pen.; 1.2 violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e degli artt. 628-624 cod. pen.: la Corte di appello, nel rigettare il gravame avente ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti aveva per un verso confermato la sussistenza della condotta violenta e per l’altro escluso che tra la condotta appropriativa e la condotta violenta vi fosse uno iato temporale, che non consentiva di ritenere applicabile al caso di specie il concetto di “immediatamente dopo” richiamato dalla norma, di cui si contestava l’applicazione; la sentenza gravata non aveva i requisiti legali richiesti per ritenere soddisfatto l’onere motivazionale previsto, non avendo spiegato le ragioni per le quali non si potesse ritenere che ci si trovasse di fronte ad un delitto tentato; 1.3 violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. circa l’affermazione della responsabilità dell’imputato: la Corte di appello, assumendo una sorta di omologazione tra le questioni sollevate da XXXXXXXXXcon quelle sollevate dal coimputato Monterisi, si era ritenuta esentata dall’onere di motivare sulle specifiche contestazioni sollevate, avendo ricavato e dedotto la responsabilità di XXXXXXXXX dalla sue mera presenza; 1.4 violazione degli artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.: nella sentenza gravata non si poteva leggere, nemmeno genericamente, alcuna spiegazione o giustificazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; 1.5 violazione degli artt. 69, 62-bis e 99 cod. pen.: l’applicazione della recidiva reiterata comportava conseguenze non solo in punto di determinazione della pena, ma anche in riferimento agli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69 comma 4 cod. pen., del limite minimo di aumento di pena in caso di concorso formale o di reato continuato di cui all’art. 81 ultimo comma cod. pen., nonché dal divieto di patteggiamento allargato ex art. 444 comma 1-bis cod. proc. pen., qualora la pena da irrogare sia superiore a 2 anni: la decisione della Corte di appello era in evidente contrasto con la decisione della Corte Costituzionale n.185 del 2015; 1.6 violazione degli artt. 69, 62-bis, 99 e 133 cod. pen.: sia il primo che secondo giudice avevano ritenuto non potersi escludere la recidiva contestata agli imputati senza considerare la diversa natura, entità della recidiva contestata (a XXXXXXXXX era stata contestata una recidiva semplice) e senza considerare la necessità di personalizzare la pena rispetto ad ogni imputato.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen, art. 601 cod. proc. pen, art. 69 comma 4 cod. pen, art. 180 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS. 196/03; Sentenza — n. 39983/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena per rapina riduzione della pena durata dell'infrazione reati violenti momento del reato

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.: XXXXXXXXXXaveva ricevuto la citazione per il giudizio di appello solo in data 6.5.2024 per l’udienza del 22.5.2024, con inosservanza del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art.
art. 601 cod. proc. pen
pen.: XXXXXXXXXXaveva ricevuto la citazione per il giudizio di appello solo in data 6.5.2024 per l’udienza del 22.5.2024, con inosservanza del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601 cod. proc. pen.; 1.2 violazione dell’art.
art. 69 comma 4 cod. pen
pen.: l’applicazione della recidiva reiterata comportava conseguenze non solo in punto di determinazione della pena, ma anche in riferimento agli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69 comma 4 cod.
art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE COSCIONI SERGIO BELTRANI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

o la seguente Sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a SAN SEVERO il 07/07/1989 XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a SAN SEVERO il 12/07/1983 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto annullare la sentenza impugnata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente alla contestata recidiva e dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 maggio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXresponsabili di rapina aggravata; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di XXXXXXXXX, eccependo: 1.1 violazione degli artt. 178, 179, 420-ter, 691 cod.proc. pen. in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.: XXXXXXXXXXaveva ricevuto la citazione per il giudizio di appello solo in data 6.5.2024 per l’udienza del 22.5.2024, con inosservanza del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601 cod. proc. pen.; 1.2 violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e degli artt. 628-624 cod. pen.: la Corte di appello, nel rigettare il gravame avente ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti aveva per un verso confermato la sussistenza della condotta violenta e per l’altro escluso che tra la condotta appropriativa e la condotta violenta vi fosse uno iato temporale, che non consentiva di ritenere applicabile al caso di specie il concetto di “immediatamente dopo” richiamato dalla norma, di cui si contestava l’applicazione; la sentenza gravata non aveva i requisiti legali richiesti per ritenere soddisfatto l’onere motivazionale previsto, non avendo spiegato le ragioni per le quali non si potesse ritenere che ci si trovasse di fronte ad un delitto tentato; 1.3 violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. circa l’affermazione della responsabilità dell’imputato: la Corte di appello, assumendo una sorta di omologazione tra le questioni sollevate da XXXXXXXXXcon quelle sollevate dal coimputato Monterisi, si era ritenuta esentata dall’onere di motivare sulle specifiche contestazioni sollevate, avendo ricavato e dedotto la responsabilità di XXXXXXXXX dalla sue mera presenza; 1.4 violazione degli artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.: nella sentenza gravata non si poteva leggere, nemmeno genericamente, alcuna spiegazione o giustificazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; 1.5 violazione degli artt. 69, 62-bis e 99 cod. pen.: l’applicazione della recidiva reiterata comportava conseguenze non solo in punto di determinazione della pena, ma anche in riferimento agli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 69 comma 4 cod. pen., del limite minimo di aumento di pena in caso di concorso formale o di reato continuato di cui all’art. 81 ultimo comma cod. pen., nonché dal divieto di patteggiamento allargato ex art. 444 comma 1-bis cod. proc. pen., qualora la pena da irrogare sia superiore a 2 anni: la decisione della Corte di appello era in evidente contrasto con la decisione della Corte Costituzionale n.185 del 2015; 1.6 violazione degli artt. 69, 62-bis, 99 e 133 cod. pen.: sia il primo che secondo giudice avevano ritenuto non potersi escludere la recidiva contestata agli imputati senza considerare la diversa natura, entità della recidiva contestata (a XXXXXXXXX era stata contestata una recidiva semplice) e senza considerare la necessità di personalizzare la pena rispetto ad ogni imputato.

2. Propone ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, eccependo che: 2.1 a XXXXXXXX era stata contestata la recidiva specifica senza che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la circostanza aggravante sia con riferimento alla sua esistenza, sia con riferimento alla sua incidenza sul trattamento sanzionatorio che, per il principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere giustificato: non era stato considerato che già il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche per il corretto comportamento processuale e che il ricorrente si era volontariamente sottoposto ad un programma terapeutico con esito positivo, tutti elementi che potevano ragionevolmente escludere la pericolosità sociale del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXX deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado” (Sez.U., n.42125 del 27/06/2024, Rv. 287096 – 02); l’eccezione di cui al primo motivo di ricorso è, pertanto, tardivamente proposta. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile per non essere stato proposto nell’atto di appello, nel quale si contestava, in maniera estremamente generica, soltanto la responsabilità dell’imputato;

è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01). 1.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; a fronte di un motivo di appello, come si è detto, estremamente generico, la Corte di appello ha motivato in maniera esauriente nella pagine 5,6 e 7 sulla responsabilità di XXXXXXXXX, con argomentazioni sulle quali non vi è nessun confronto nel motivo di ricorso. 1.4 Altrettanto manifestamente infondato sono il quarto ed il quinto motivo di ricorso, considerato che le attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado in regime di prevalenza sulla contestata recidiva. 1.5 Quanto all’ultimo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che intema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.6 della sentenza impugnata, evidenziando le precedenti condanne riportate dal ricorrente, che denotano una maggiore pericolosità e del soggetto, con motivazione pertanto esente da censure, così come congrue sono le argomentazioni relative alla pena inflitta (pag.6 sentenza impugnata).

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXX è fondato 2.1 Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di applicazione della recidiva, si deve rilevare che la Corte di appello, a fronte del motivo di appello che evidenziava che l’unico precedente di XXXXXXXX risaliva ad una sentenza del 2011, dell’avvenuto risarcimento del danno e del percorso terapeutico intrapreso, si è limitata a riportare la condanna di cui parlava l’atto di appello, senza rispondere in alcun modo allo specifico motivo di appello; la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente alla valutazione inerente alla contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Dichiara inammissibile il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE COSCIONI SERGIO BELTRANI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.