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Sentenza — n. 39977/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39977/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente Sul ricorso proposto da: MELLUSO GIANLUCA nato a TORRE DEL GRECO il 26/06/1974 avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Regesto Legislator

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artt. 44 D.P.R. n. 380/01, art. 321 cod. proc. pen, art. 633-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39977/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01) Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma è reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, alle quali il Tribunale ha risposto alle pagine da 3 a 5 dell’ordinanza impugnata, esaurientemente motivando sulla infondatezza dell’eccezione di prescrizione, con ragionamento logico e coerente con le risultanze investigative; peraltro, dirimente appare la considerazione che il reato di cui agli artt. 633-639 ha natura permanente.

Parole chiave

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violazione delle norme edilizie azione di manutenzione sequestro di beni immobili polizia delle costruzioni costruzioni non autorizzate illecita violenza

Disposizioni normative citate

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artt. 44 D.P.R. n. 380/01
pen.; con ordinanza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Napoli confermava il decreto; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Melluso, eccependo: 1.1 violazione degli artt. 44 D.P.R. n. 380/01, 157 e segg.
art. 321 cod. proc. pen
pen.; motivazione mancante o apparente; violazione dell’art. 321 cod.
art. 633-bis cod. pen
dell’area demaniale contestata come violazione dell’art. 633-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: MELLUSO GIANLUCA nato a TORRE DEL GRECO il 26/06/1974 avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto del 29 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata disponeva il sequestro preventivo delle opere realizzate a beneficio della Pizzeria Melluso in Torre del Greco in zone di pertinenza di due unità immobiliari altrui in assenza di permesso di costruire, ritenendo sussistenti i reati di cui agli artt.: a) 81 cpv. cod. pen., 10, 44 lettera c) D.P.R. n. 380/2001; b) 81 cpv cod. pen., 181 comma 1 D. Lg.s n. 42/2004; c) 633 e 639-bis cod. pen.; con ordinanza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Napoli confermava il decreto; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Melluso, eccependo: 1.1 violazione degli artt. 44 D.P.R. n. 380/01, 157 e segg. cod. pen.; motivazione mancante o apparente; violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.: dalla lettura del capo di imputazione, dagli atti del fascicolo processuale, dalla consulenza tecnica di parte, dalla relazione tecnica dell'ufficio tecnico del Comune di Torre del Greco e dall'annotazione di polizia giudiziaria del 25/02/2025 si evinceva che tutte le opere contestate erano assai risalenti nel tempo e, quindi, coperte da prescrizione; il Tribunale era stato di contrario avviso sulla base di accertamenti “uditivi” da parte di alcuni condomini del fabbricato adiacente, ritenuti prevalenti su fatti obiettivi inerenti le date di commissione degli abusi edilizi; l’unico reato non prescritto, giacché permanente, afferiva l’occupazione di circa 5 mq. dell’area demaniale contestata come violazione dell’art. 633-bis cod. pen., per la quale il giudice avrebbe dovuto verificare la possibilità di limitare il sequestro alla sola area interessata; ultima questione da affrontare riguardava l’omessa valutazione, da parte del tribunale, della necessità del sequestro preventivo su un manufatto il cui ultimo abuso contestato risaliva a circa dieci anni prima e nel quale, fin dagli anni novanta, vi era un esercizio di ristorazione: come noto, spetta al giudice di merito compiere un’attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente illecito penale, approfondendo la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato potesse implicare una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisse un elemento neutro sotto il profilo della offensività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato. 1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante:

Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01) Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma è reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, alle quali il Tribunale ha risposto alle pagine da 3 a 5 dell’ordinanza impugnata, esaurientemente motivando sulla infondatezza dell’eccezione di prescrizione, con ragionamento logico e coerente con le risultanze investigative; peraltro, dirimente appare la considerazione che il reato di cui agli artt. 633-639 ha natura permanente.

Quanto alla eccezione secondo la quale il sequestro avrebbe potuto essere limitato, l’infondatezza del motivo consegue alla motivazione del tribunale contenuta nelle pagine 4 e 5, nelle quali si rileva che tale limitazione ben potrebbe aggravate le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag