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Sentenza — n. 39973/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction citing lack of illogical reasoning and established legal principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals filed by the defense inadmissible, ordering the defendants to pay court costs. The defense argued that the lower court failed to recognize attempted robbery due to police supervision and omitted recidivism despite the absence of victim harm. The court rejected these claims as groundless, affirming that robbery is consummated upon simple removal of property regardless of subsequent control or lack of damage.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on alleged illogical reasoning regarding the consummation of robbery or the exclusion of recidivism are inadmissible when the lower court's reasoning is consistent with established jurisprudence that removal of property suffices for consummation and prior convictions support recidivism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility robbery consummation police supervision defense recidivism exclusion illogical reasoning standard recidiva nell'infrazione tentata rapina rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
pen.: - violazione dell’art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 616 cod.proc. pen
3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021
(Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv.
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CISNEROS LOPEZ SHIRLEY JANINA nato il 11/01/1989 POMATAY FRANK nato il 16/12/1992 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma , con sentenza in data 1 6 g ennaio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma dell’11 - 9 - 2024 che aveva condannato CisnerosLopez S hirley J anina e P omatay F rank alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli del delitto di concorso in rapina impropria aggravata. 2.Avverso detta sentenza proponeva ricorsoper cassazione il difensore degli imputati, Avv.Dario Candeloro, deducendo, con distinti motivi qui riassunti exart.173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell’art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di tentata rapina impropria; si deduceva al proposito che i prevenuti non avevano conseguito la piena ed effettiva disponibilitàdel bene oggetto di sottrazione in quanto la condotta illecita era avvenuta sotto la diretta e continua supervisione della persona offesa e degli operatori di polizia intervenuti nell'immediatezza dei fatti; - violazione dell’art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa esclusione della recidiva dovendo pur tenersi conto dell’assenza di danno nei confronti della vittima e della risalenza nel tempo dei precedenti che dovevano fare escludere la ritenuta aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi appaiono manifestamente infondati e reiterativi di questioni già devolute all’analisi della corte di meritoed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero,quanto al primo motivo, va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assumerilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 – 01 ;

Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858 –01). L’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che la qualificazione giuridica dei fatti risulta del tutto corretta posto che i due imputati avevano già compiuto la sottrazione deltelefono cellulare in danno della persona offesa che era stato anche trasferito dall’uno all’altro così conseguendone la disponibilità,pur per un breve lasso temporale, senza che possa rilevare quale elemento decisivoper escludere la fattispecie consumata la presenza delle forze dell’ordine o della persona offesa.

2. Anche il secondo motivo è reiterativo avendo la Corte di appellospiegato, con gli argomenti esposti alle pagine2-3 della sentenza, le ragioni per le quali nei confronti della Cis n eros dovesse riconoscersi la recidiva avuto riguardo ad una serie di circostanzequali la natura dei precedenti e la passata attestazione in altra pronuncia della stessa aggravante speciale, interpretate in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de i ricorrenti a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00ciascuno. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm