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Sentenza — n. 39968/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for insufficient reasoning regarding voluntary desistance and evidentiary assessment in robbery case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed the Palermo Court of Appeal's acquittal of three men involved in a bank robbery, arguing the reasoning was flawed. The court found that while the appeal judge correctly identified the lack of voluntary desistance for Cardella, it failed to provide the required strengthened motivation regarding the other defendants. Consequently, the appeal was allowed in part, annulling the judgment and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 110, 112, 628 cod. pen.: The appellate court must provide strengthened motivation when reforming a first-instance acquittal, specifically addressing why voluntary desistance did not occur and refuting the original reasoning.

Parole chiave

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voluntary desistance joint crime strengthened motivation bank robbery appellate reform reato mancato circostanza attenuante ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 112 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
art. 56 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio
Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino
Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.
sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014
sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv.
Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013
Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud.
Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012
46742 cleii'08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: CECCARONI VITO nato a TRAPANI il 02/04/1958 CARDELLA GIOACCHINO nato a PALERMO il 04/02/1969 PASSALACQUA ANTONIO nato a ERICE il 06/09/1978 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di CARDELLA GIOACCHINO e l’annullamento della sentenza impugnatanei confronti di PASSALACQUA ANTONIO e CECCARONI VITO; letta la memoria del difensore di CARDELLA GIOACCHINO, Avv.

UMBERTO COPPOLA, e udito l’Avv. GIUSEPPE DE LUCA in sostituzione dello stesso, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale o, in subordine, rigettarlo; udito il difensore di CECCARONI VITO e PASSALACQUA GIOACCHINO, Avv. GIUSEPPE DE LUCA, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale o, in subordine, rigettarlo;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio 2025, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva Gioacchino Cardella dal reato di cui al capo a) (artt,112 n.1, 56, 628 primo e terzo comma n.1 cod. pen.) perché non punibile per desistenza volontaria, e Vito Ceccaroni ed Antonio Passalacqua dal reato di cui al capo b) (artt. 110, 628, primo e terzo comma n.1 cod. pen.) per non aver commesso il fatto; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, eccependo: 1.1 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione: la Corte di appello aveva omesso di esporre una motivazione rafforzata, non avendo tenuto conto che dal compendio probatorio era emerso che Cardella aveva svolto un ruolo determinante già nella fase ideativa del delitto e che il delitto non era stato portato a compimento non già per il mancato ingresso di Cardella (che avrebbe dovuto aprire il caveau della banca), ma perché le casse delle singole postazioni erano temporizzate; inoltre, la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani nei confronti dei coimputati di Cardella aveva consentito di accertare che i rapinatori avevano atteso inutilmente per circa trenta minuti l’apertura della cassaforte a tempo e, infine, si erano allontanati senza essere riusciti a prelevare il denaro (circostanza confermata dalle dichiarazioni rese in dibattimento da Gaspare Canfarotta); pertanto, la decisione di Cardella di non accedere ai locali della banca era stata determinata da un fattore esterno, ossia dalla presa di coscienza che, essendo le casse della banca temporizzate, il successo della rapina sarebbe stato alquanto improbabile; 1.2 con riferimento al reato di cui al capo b), la Corte di appello, pur avendo formulato un giudizio positivo sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca degli imputati Canfarotta e Grilletto con riferimento ai fatti di cui al reato sub a), non aveva applicato correttamente i principi che regolano la chiamata in correità, avendo omesso di confrontarsi con le risultanze emergenti dalla sentenza di condanna emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le dichiarazioni testimoniali, con le acquisizioni documentali: sia Canfarotta che Grilletto erano stati in grado di fornire circostanziata descrizione degli imputati Passalacqua e Ceccaroni, del rapporto di parentela che li legava, dell’attività lavorativa svolta, dell’abitazione fornita da Ceccaroni come base di appoggio del gruppo criminale e del ruolo svolto dai predetti nella rapina; contrariamente alle valutazioni della Corte di appello, le chiamate di correità erano specifiche, puntuali e circostanziate, si riscontravano reciprocamente ed erano riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni, e dalle acquisizioni anagrafiche e documentali agli atti, e quindi erano valida prova dell’affermazione di responsabilità degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al reato di cui al capo a), si deve ribadire che “in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte” (Sez.2, n. 22503 del 24/04/2019, Rv. 275421): si è esaminato il tema dell'incidenza della desistenza di uno dei concorrenti in relazione alla responsabilità degli altri e si è al riguardo affermato che la desistenza di uno dei concorrenti, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, deve instaurare un processo causale che arresti l'azione di questi ultimi e impedisca comunque l'evento: data la natura della desistenza, cui consegue l'eliminazione dell'antigiuridicità degli atti compiuti, intanto può dirsi che la desistenza abbia rilievo in quanto essa produca la perdita di significato di quegli atti, discendendone dunque la rilevanza per tutti i concorrenti, ove l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento valga a rendere gli atti compiuti improduttivi di ulteriori conseguenze e di ulteriori effetti ad essi riconducibili e non solo a privarli del contributo specificamente riferibile agli atti compiuti da un singolo concorrente.

Nel caso in esame, la desistenza del ricorrente Cardella non ha avuto alcun effetto sull’azione degli altri concorrenti, che hanno desistito dall’azione soltanto perché le casse delle singole casse erano “temporizzate” e quindi i rapinatori avrebbero dovuto aspettare troppo tempo all’interno della banca; poiché quindi nessun effetto ha avuto la rinuncia di Cardella a compiere l’azione delittuosa sulla condotta dei complici, erroneamente è stata ritenuta sussistente una desistenza non punibile ai sensi dell’art. 56 cod. pen. 1.2 Quanto al reato di cui al capo b), si deve ribadire che “il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte” (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404); essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr.

Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 cleii'08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617].

Ciò premesso, il giudice di primo grado aveva riportato le dichiarazioni dei correi Canfarotta e Grilletto, secondo le quali Ceccaroni aveva fornito la propria abitazione quale base logistica, mentre Passalacqua aveva guidato gli altri soggetti e reperito i veicoli da usare per la rapina (pag.15 sentenza primo grado), elencando riscontri a quanto dichiarato (rapporto di parentela tra Passalacqua e Ceccaroni, conoscenza della abitazione di Ceccaroni e posizione strategica della stessa, confermata anche dal coimputato Riina); la Corte di appello si è limitata ad affermare la genericità delle dichiarazioni di Grilletto e Canfarotta, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di primo grado e con le argomentazioni nella stessa contenute.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sui punti sopra evidenziati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ceccaroni Vito,